Corte costituzionale
Sentenza n. 353/2002
Corte cost., sent. 17 luglio 2002, n. 353
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 353/2002
- Data di deposito
- 17 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:353
Norme oggetto del giudizio
- art. 138, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
Parametri
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999
Massime
Massima n. 27213
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante. Infatti, la partecipazione al collegio giudicante di un funzionario che continui ad espletare i compiti istituzionali dell'ufficio di appartenenza, rimanendo incardinato nella amministrazione di origine, comporta la violazione dell'art. 108 della Costituzione e del principio, applicabile anche ai componenti c.d. laici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, di indipendenza e terzietà del giudice, elemento questo essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione; sussiste altresì la violazione del conseguente principio secondo cui, per qualsiasi dipendente pubblico in servizio, che sia parte in senso sostanziale o che partecipi alla gestione di un determinato settore di attività amministrativa, si esigono particolari e puntuali garanzie di indipendenza e terzietà, quando il medesimo sia chiamato a funzioni giurisdizionali nella stessa materia comunque affidata all'amministrazione di provenienza o di codipendenza. - Sull'esigenza di garanzie di indipendenza e di imparzialità dei funzionari pubblici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, cfr. le citate sentenze n. 158/1995, n. 2/1974, n. 27/1972, n. 49/1968, n. 196/1982, n. 177/1973, nn. 1 e 30/1967, n. 55/1966, n. 103/1964; sulla posizione e sui vincoli degli stessi nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, cfr. le richiamate sentenze n. 451/1989, n. 196/1982, n. 49/1968, n. 30/1967, n. 25/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 138 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede
che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre
funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel
collegio giudicante.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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