Corte costituzionale

Sentenza n. 353/2002

Corte cost., sent. 17 luglio 2002, n. 353

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
353/2002
Data di deposito
17 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:353

Norme oggetto del giudizio

  • art. 138, regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 27213

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante. Infatti, la partecipazione al collegio giudicante di un funzionario che continui ad espletare i compiti istituzionali dell'ufficio di appartenenza, rimanendo incardinato nella amministrazione di origine, comporta la violazione dell'art. 108 della Costituzione e del principio, applicabile anche ai componenti c.d. laici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, di indipendenza e terzietà del giudice, elemento questo essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione; sussiste altresì la violazione del conseguente principio secondo cui, per qualsiasi dipendente pubblico in servizio, che sia parte in senso sostanziale o che partecipi alla gestione di un determinato settore di attività amministrativa, si esigono particolari e puntuali garanzie di indipendenza e terzietà, quando il medesimo sia chiamato a funzioni giurisdizionali nella stessa materia comunque affidata all'amministrazione di provenienza o di codipendenza. - Sull'esigenza di garanzie di indipendenza e di imparzialità dei funzionari pubblici, che partecipano all'amministrazione della giustizia, cfr. le citate sentenze n. 158/1995, n. 2/1974, n. 27/1972, n. 49/1968, n. 196/1982, n. 177/1973, nn. 1 e 30/1967, n. 55/1966, n. 103/1964; sulla posizione e sui vincoli degli stessi nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, cfr. le richiamate sentenze n. 451/1989, n. 196/1982, n. 49/1968, n. 30/1967, n. 25/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 138 del regio

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di

legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede

che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre

funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel

collegio giudicante.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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