Corte costituzionale

Sentenza n. 32/2002

Corte cost., sent. 26 febbraio 2002, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/2002
Data di deposito
26 febbraio 2002
Data di decisione
14 febbraio 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:32

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26780

Alla luce del nuovo sistema normativo e, soprattutto, del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova secondo l'attuale formulazione dell'art. 111 Cost., non può porsi una questione di legittimità per la norma dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che pone il divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, cod. proc. pen. La norma in questione non determina, pertanto, una irragionevole disparità di trattamento della testimonianza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: a) rispetto a quella resa da privati, o a quella consentita "negli altri casi", dal momento che essa mira a precludere che venga introdotto come prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è vietata l'acquisizione (salva l'ipotesi indicata dall'art. 512 cod. proc. pen.); b) o rispetto alla disciplina dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati, poiché eventuali interpretazioni di tale disciplina dirette ad aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, della Costituzione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 195 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Sulla dichiarazione di illegittimità della stessa norma, nella sua originaria formulazione, v. sentenza (qui richiamata) n. 24/1992. - Sulla regola di esclusione probatoria dettata dal nuovo testo dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., v. ordinanza (citata) n. 36/2002.

Massima n. 26781

Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza, in quanto prospettata in termini meramente ipotetici o astrattamente, senza che abbia alcuna connessione con i giudizi ai quali dovrebbe riferirsi - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, che pone il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera b) e c) cod. proc. pen.

Massima n. 26782

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale relativo al divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni. Detta questione non ha, infatti, rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che essa è stata sollevata sul presupposto interpretativo che il divieto operi solo nel caso di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria (e non anche nel caso di attività delegata dal pubblico ministero), e che il rimettente aveva comunque deciso nel senso di assumere la testimonianza dell'ufficiale di polizia alla stregua di quella interpretazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma e dalla Corte di assise di Messina, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Palmi e di Roma, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze