Corte costituzionale
Sentenza n. 304/2002
Corte cost., sent. 3 luglio 2002, n. 304
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 304/2002
- Data di deposito
- 3 luglio 2002
- Data di decisione
- 20 giugno 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:304
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa statutaria regione Marche del 24 luglio 2001
Parametri
- art. 123, Costituzione
- legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999
- art. 127, Costituzione
- art. 122, ultimo comma, Costituzione
- art. 126, comma 3, Costituzione
- art. 5, comma 2, lettera b), legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999
Massime
Massima n. 27202
La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha introdotto un procedimento aggravato di formazione dello statuto regionale imponendo al Consiglio regionale due successive deliberazioni a maggioranza assoluta, adottate ad intervallo non minore di due mesi; ha escluso il controllo preventivo del Governo, lasciando però che ad esso restasse assoggettata la generalità delle leggi regionali ed ha previsto in sua vece uno speciale controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale; ha infine prefigurato una eventuale consultazione referendaria, secondo un modello che richiama quello previsto per le leggi di revisione costituzionale. Tale disciplina, da un lato, appaga le istanze autonomistiche con l'attribuzione allo statuto di un valore giuridico che lo colloca al vertice delle fonti regionali e con la scomparsa dell'approvazione parlamentare; dall'altro, salvaguarda il principio di legalità costituzionale attraverso una protezione adeguata alla speciale collocazione dello statuto nella gerarchia delle fonti regionali: la previsione di un controllo di legittimità costituzionale in via preventiva delle deliberazioni statutarie è intesa infatti ad impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto si riversino a cascata sull'attività legislativa e amministrativa della Regione, per le parti in cui queste siano destinate a trovare nello statuto medesimo il proprio fondamento esclusivo o concorrente.
Massima n. 27203
Ai fini della ammissibilità della questione di legittimità costituzionale di una deliberazione legislativa statutaria adottata in seconda votazione, il termine per promuovere il controllo dinanzi alla Corte decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore.
Massima n. 27204
In assenza di statuizioni costituzionali esplicite che siano dirette a limitarne la portata, il conferimento alle Regioni della potestà normativa regionale di grado più elevato, quella statutaria, non può non incorporare il potere di determinarne le modalità ed i tempi di esercizio: sicché le Regioni possono disporre del vecchio statuto approvato con legge statale, ancora vigente, decidendo di conservarlo in tutto o in parte e per un periodo transitorio più o meno lungo, ovvero modificarlo o sostituirlo integralmente o in qualche sua parte.
Massima n. 27205
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche, la quale dispone che, fino alla approvazione del nuovo statuto regionale, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente, nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale n. 1 del 1999, subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni. Infatti le Regioni, fino a quando non avranno compiuto, nell'esercizio dell'autonomia statutaria loro riconosciuta, la scelta in ordine alla propria forma di governo (con la possibilità di optare eventualmente per un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto), sono tenute all'osservanza del vincolo costituzionale posto dalle norme evocate come parametro, secondo cui "l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione
legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio
2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante
"Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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