Corte costituzionale

Sentenza n. 29/2002

Corte cost., sent. 25 febbraio 2002, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/2002
Data di deposito
25 febbraio 2002
Data di decisione
14 febbraio 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394 del 29 dicembre 2000
  • legge n. 24 del 28 febbraio 2001
  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 394 del 29 dicembre 2000
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 394 del 29 dicembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26774

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41, 47 e 77 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata - secondo cui devono intendersi usurari quegli interessi che eccedono il limite fissato dalla legge al momento in cui vengono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento - avrebbe introdotto, sotto l’apparenza di una norma interpretativa, una irragionevole sanatoria in favore degli istituti di credito ed in danno dei debitori mutuatari. Infatti nel caso di specie la questione è priva di rilevanza poiché trattandosi di interessi originariamente usurari pattuiti dopo l’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, la disposizione censurata non poteva in alcun modo precludere, contrariamente all’esplicito assunto del rimettente, di far valere la nullità della relativa clausola.

Massima n. 26775

Escluso che nella specie si versi in ipotesi di macroscopico difetto dei presupposti, in linea di principio eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d’urgenza devono ritenersi sanati dalla conversione in legge. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24 - secondo il quale “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” - sollevata in riferimento all’art. 77 della Costituzione. - Sulla estensione alla legge di conversione delle censure riferite al decreto-legge, v. sentenza 400/1996.

Massima n. 26776

L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone - tra le tante astrattamente possibili - un’interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la 'ratio' della suddetta legge - dettata dall’esclusivo e dichiarato intento di reprimere il fenomeno usurario - ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, sull’assunto che la norma censurata avrebbe un’efficacia irrazionalmente sanante della natura usuraria di rapporti contrattuali intercorrenti con istituti di credito, da riconnettersi all’ipotesi in cui, nel corso del rapporto, il tasso soglia scenda al di sotto del tasso di interessi convenzionale originariamente pattuito. - Sul principio, consolidato nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui non può ritenersi precluso al legislatore adottare norme che precisino il significato di precedenti disposizioni legislative, pur a prescindere dall’esistenza di una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o di contrasti giurisprudenziali, a condizione che l’interpretazione non collida con il generale principio di ragionevolezza, v. sentenza 525/2000 e sentenza 229/1999. - Sulla natura processuale e non sostanziale del parametro rappresentato dall’art. 24 Cost., v. sentenza 419/2000. - In tema di principî sulla tutela del risparmio ed esercizio del credito, v. sentenza 143/1995 e sentenza 19/1994.

Massima n. 26777

E' costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione del tasso convenuto dalle parti con quello eventualmente più favorevole per il debitore, previsto dalla stessa norma, si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziché a quelle che scadono dal giorno stesso dell’entrata in vigore del decreto-legge e, conseguentemente, del comma 3 dello stesso articolo, limitatamente alle parole “per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001”. E’ infatti irragionevole e fonte di disparità di trattamento in danno dei mutuatari rispetto agli istituti di credito, la scelta del legislatore di differire di pochissimi giorni (con incidenza sulle rate di mutuo in scadenza tra il 31 dicembre 2000, giorno di entrata in vigore del d.l. n. 394/2000 ed il 2 gennaio 2001) l’efficacia della norma che introduce il tasso di sostituzione: e ciò in quanto, con riferimento a quello stesso periodo (31 dicembre 2000 - 2 gennaio 2001), i mutuatari avevano perso - per effetto della efficacia retroattiva della norma interpretativa di cui al primo comma dello stesso articolo censurato - la possibilità di far dichiarare la nullità sopravvenuta delle clausole di interessi nei casi di superamento del tasso soglia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziché a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge;

2) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, limitatamente alle parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001";

3) Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli articoli 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 4 maggio 2001.

4) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevate dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli articoli 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 30 dicembre 2000, e dal Tribunale di Taranto, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze