Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2002
Corte cost., sent. 10 maggio 2002, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2002
- Data di deposito
- 10 maggio 2002
- Data di decisione
- 6 maggio 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 26908
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico. La mancanza di tutela assicurativa di tali lavoratori a fronte di quella accordata ad altri prestanti la propria attività in pari condizioni di rischio è infatti fonte di disparità di trattamento. - Cfr.sentenza n. 98/1990 e sentenze n. 476/1987, n. 160/1990 e n. 332/1992 che applicano la stessa “ratio decidendi”. E ancora, sentenza, n. 137/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall'art. 1 del medesimo testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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