Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/2002

Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
8/2002
Data di deposito
30 gennaio 2002
Data di decisione
16 gennaio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 663-bis, codice penale
  • art. 47, decreto legislativo n. 507 del 31 dicembre 1999
  • art. 5, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
  • art. 45, legge n. 69 del 3 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 26744

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 663-bis del codice penale, come modificato dall’art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507, in relazione al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21, in quanto l’ordinanza di rimessione risulta affetta da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' ad un atto di causa. - Sulla necessità di motivazione e sulla autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, si vedano sentenze n. 310/2000 e n. 242/1999 nonché ordinanze n. 556 e 232/2000 (tutte, qui richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 663-bis del codice penale, come modificato dall'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21 della Costituzione, dal giudice di pace di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze