Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/2002
Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/2002
- Data di deposito
- 30 gennaio 2002
- Data di decisione
- 16 gennaio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 663-bis, codice penale
- art. 47, decreto legislativo n. 507 del 31 dicembre 1999
- art. 5, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 45, legge n. 69 del 3 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 26744
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 663-bis del codice penale, come modificato dall’art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507, in relazione al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21, in quanto l’ordinanza di rimessione risulta affetta da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' ad un atto di causa. - Sulla necessità di motivazione e sulla autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, si vedano sentenze n. 310/2000 e n. 242/1999 nonché ordinanze n. 556 e 232/2000 (tutte, qui richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 663-bis del codice penale, come modificato dall'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in riferimento al combinato disposto degli artt. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21 della Costituzione, dal giudice di pace di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze