Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/2002
Corte cost., ord. 19 marzo 2002, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/2002
- Data di deposito
- 19 marzo 2002
- Data di decisione
- 28 febbraio 2002
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 8, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 6, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 7, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 9, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 10, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 11, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 419 del 30 novembre 1998
- art. 33, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 26811
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori ed i ricercatori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia esercitano o rinnovano l'opzione per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva. Infatti successivamente alla pronunzia della ordinanza di rimessione sono intervenuti atti legislativi e regolamentari (art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254; d.P.C.m. 24 maggio 2001; art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché la sentenza n. 71 del 2001, che influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili della questione di legittimità costituzionale sollevata e, conseguentemente, impongono un nuovo esame da parte del giudice 'a quo' dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza. - V. precedente ordinanza n. 394/2001.
Massima n. 26812
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, nonché dei commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevata in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione, nella parte riguardante l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie e in particolare il divieto di attribuire al medico universitario, che non abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi. Infatti successivamente alla pronunzia della ordinanza di rimessione sono intervenuti atti legislativi e regolamentari (art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254; d.P.C.m. 24 maggio 2001; art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché la sentenza n. 71 del 2001, che influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili della questione di legittimità costituzionale sollevata e, conseguentemente, impongono un nuovo esame da parte del giudice 'a quo' dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza. - V. precedente ordinanza n. 394/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione III.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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