Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/2002

Corte cost., ord. 19 marzo 2002, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
67/2002
Data di deposito
19 marzo 2002
Data di decisione
28 febbraio 2002
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 8, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 5, comma 6, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 5, comma 7, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 5, comma 9, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 5, comma 10, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 5, comma 11, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
  • art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26811

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori ed i ricercatori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia esercitano o rinnovano l'opzione per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva. Infatti successivamente alla pronunzia della ordinanza di rimessione sono intervenuti atti legislativi e regolamentari (art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254; d.P.C.m. 24 maggio 2001; art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché la sentenza n. 71 del 2001, che influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili della questione di legittimità costituzionale sollevata e, conseguentemente, impongono un nuovo esame da parte del giudice 'a quo' dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza. - V. precedente ordinanza n. 394/2001.

Massima n. 26812

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, nonché dei commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevata in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione, nella parte riguardante l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie e in particolare il divieto di attribuire al medico universitario, che non abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi. Infatti successivamente alla pronunzia della ordinanza di rimessione sono intervenuti atti legislativi e regolamentari (art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254; d.P.C.m. 24 maggio 2001; art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché la sentenza n. 71 del 2001, che influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili della questione di legittimità costituzionale sollevata e, conseguentemente, impongono un nuovo esame da parte del giudice 'a quo' dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza. - V. precedente ordinanza n. 394/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione III.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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