Corte costituzionale

Ordinanza n. 518/2002

Corte cost., ord. 4 dicembre 2002, n. 518

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
518/2002
Data di deposito
4 dicembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:518

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27461

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 500, comma 4, 513 e 210, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’acquisizione e l’utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nei casi in cui risulti provato che il testimone ha reso in dibattimento dichiarazioni false o reticenti. E’ stato, infatti, già escluso, in precedente scrutinio di analoga questione, che l’art. 500, comma 4, del codice di procedura penale contrasti con i parametri costituzionali evocati – chiarendosi, in particolare, che l’art. 111, quinto comma, della Costituzione, nel prefigurare una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio “per effetto di provata condotta illecita”, abbia inteso riferirsi alle sole ”condotte illecite” poste in essere “sul” dichiarante e non anche a quelle realizzate “dal” dichiarante medesimo in occasione dell’esame in contraddittorio; e rilevandosi, altresì, come l’eterogeneità delle situazioni poste a confronto renda palese l’insussistenza della violazione dell’art. 3 della Costituzione –; né il giudice 'a quo' prospetta argomenti ulteriori e diversi rispetto a quelli già esaminati. – In termini, citata l’ordinanza n. 453/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 500, comma 4, 513 e 210, comma 5, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Novara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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