Corte costituzionale
Ordinanza n. 518/2002
Corte cost., ord. 4 dicembre 2002, n. 518
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 518/2002
- Data di deposito
- 4 dicembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:518
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27461
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 500, comma 4, 513 e 210, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’acquisizione e l’utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nei casi in cui risulti provato che il testimone ha reso in dibattimento dichiarazioni false o reticenti. E’ stato, infatti, già escluso, in precedente scrutinio di analoga questione, che l’art. 500, comma 4, del codice di procedura penale contrasti con i parametri costituzionali evocati – chiarendosi, in particolare, che l’art. 111, quinto comma, della Costituzione, nel prefigurare una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio “per effetto di provata condotta illecita”, abbia inteso riferirsi alle sole ”condotte illecite” poste in essere “sul” dichiarante e non anche a quelle realizzate “dal” dichiarante medesimo in occasione dell’esame in contraddittorio; e rilevandosi, altresì, come l’eterogeneità delle situazioni poste a confronto renda palese l’insussistenza della violazione dell’art. 3 della Costituzione –; né il giudice 'a quo' prospetta argomenti ulteriori e diversi rispetto a quelli già esaminati. – In termini, citata l’ordinanza n. 453/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 500, comma 4, 513 e 210, comma 5, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Novara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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