Corte costituzionale

Ordinanza n. 515/2002

Corte cost., ord. 4 dicembre 2002, n. 515

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
515/2002
Data di deposito
4 dicembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:515

Norme oggetto del giudizio

  • regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979
  • art. 2, legge della Regione Toscana n. 44 del 2 settembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 27481

Deve essere respinta la richiesta, avanzata dalla Regione Toscana, di restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riesamini la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto l'ordinanza di rimessione, pur essendo stata deliberata in una data anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata depositata dopo l'entrata in vigore della suddetta legge costituzionale.

Massima n. 27482

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'inquadramento nei ruoli della regione dei divulgatori agricoli nella settima anziché nell'ottava qualifica funzionale. Infatti la scelta, disposta dal legislatore regionale nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, non può ritenersi irragionevole, avendo riguardo alle funzioni svolte dalle figure professionali inquadrate nell'ottava qualifica (avvocati e ingegneri), nè può ritenersi imposto, alla luce della normativa comunitaria e statale, un identico inquadramento dei divulgatori agricoli nelle diverse regioni. - Sull'ampia autonomia già riconosciuta alle regioni in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti sotto il regime del previgente art. 117 della Costituzione, v. citate sentenze n. 278/1983, n. 772/1988, n. 277/1983, n. 10/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n. 270/79), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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