Corte costituzionale
Ordinanza n. 515/2002
Corte cost., ord. 4 dicembre 2002, n. 515
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 515/2002
- Data di deposito
- 4 dicembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:515
Norme oggetto del giudizio
- regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979
- art. 2, legge della Regione Toscana n. 44 del 2 settembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 27481
Deve essere respinta la richiesta, avanzata dalla Regione Toscana, di restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riesamini la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto l'ordinanza di rimessione, pur essendo stata deliberata in una data anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata depositata dopo l'entrata in vigore della suddetta legge costituzionale.
Massima n. 27482
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'inquadramento nei ruoli della regione dei divulgatori agricoli nella settima anziché nell'ottava qualifica funzionale. Infatti la scelta, disposta dal legislatore regionale nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, non può ritenersi irragionevole, avendo riguardo alle funzioni svolte dalle figure professionali inquadrate nell'ottava qualifica (avvocati e ingegneri), nè può ritenersi imposto, alla luce della normativa comunitaria e statale, un identico inquadramento dei divulgatori agricoli nelle diverse regioni. - Sull'ampia autonomia già riconosciuta alle regioni in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti sotto il regime del previgente art. 117 della Costituzione, v. citate sentenze n. 278/1983, n. 772/1988, n. 277/1983, n. 10/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento CEE n. 270/79), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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