Corte costituzionale

Ordinanza n. 514/2002

Corte cost., ord. 4 dicembre 2002, n. 514

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
514/2002
Data di deposito
4 dicembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:514

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 5, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 12, legge n. 194 del 22 maggio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 27479

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui consentirebbe al giudice tutelare chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di una minorenne di attuare una condotta in conflitto con il diritto alla vita, senza alcuna possibilità di sollevare obiezione di coscienza. Infatti il giudice 'a quo' non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla responsabilità della donna, anche se minore di età, e costituendo il provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell'articolato procedimento. - Sulla medesima questione, v. precedenti citate ordinanze n. 293/1993 e 76/1996.

Massima n. 27480

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice tutelare chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di una minorenne, possa sollevare obiezione di coscienza. Infatti, da un lato, la disomogeneità nei differenti stadi della procedura determina la insussistenza della asserita disparità di trattamento rispetto al personale sanitario e, dall'altro, l'adempimento del 'munus' pubblico ha carattere di doverosità, così come la funzione di giudice è indeclinabile e di primaria realizzazione. - La medesima questione è già stata decisa nel senso della non fondatezza con la sentenza citata n. 196/1987 e della manifesta infondatezza con l'ordinanza citata n. 445/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della medesima legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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