Corte costituzionale

Ordinanza n. 499/2002

Corte cost., ord. 28 novembre 2002, n. 499

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
499/2002
Data di deposito
28 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:499

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 1, nel testo risultante, decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997
  • art. 1, decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 27444

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, sollevata, in riferimento agli artt. 35, 76, 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce solo a determinate categorie di professionisti la legittimazione ad effettuare la certificazione tributaria. Infatti manca nella ordinanza di rimessione qualsiasi specifico riferimento ai profili di rilevanza della questione nella concreta fattispecie all'esame del giudice 'a quo'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 35, 76, 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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