Corte costituzionale

Ordinanza n. 485/2002

Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 485

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
485/2002
Data di deposito
26 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:485

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27414

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 197, 197-bis e 210 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantiscono il diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso, separatamente giudicato per lo stesso fatto con sentenza non ancora irrevocabile, che abbia in precedenza reso dichiarazioni 'erga alios', e però non prevedono che il rifiuto di sottoporsi all'esame sia penalmente sanzionato al pari del rifiuto di rispondere opposto dal testimone. La disciplina censurata è, infatti, frutto delle scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato, in ossequio al principio 'nemo tenetur se detegere', situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa", va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l'impossibilità di formazione della prova testimoniale. – In tema di precedente questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale citata l'ordinanza n. 261/2001, di restituzione degli atti. – In termini, citate le ordinanze n. 291 e 451/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, 197-bis e 210 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Nocera Inferiore, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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