Corte costituzionale
Ordinanza n. 483/2002
Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 483
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 483/2002
- Data di deposito
- 26 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:483
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27418
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto non prevedono che l’istituto della partecipazione al dibattimento a distanza sia applicabile anche all’imputato collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione, nei cui confronti si proceda per uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e che non si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere. I due istituti non sono, infatti, assimilabili, ma rispondono a differenti finalità, sì che risulta impossibile e fuorviante estendere la sfera di applicazione dell’art. 146-bis a situazioni diverse da quelle ivi tassativamente previste: l’istituto dell’esame a distanza è stato introdotto, per le persone ammesse a programmi o misure di protezione con la espressa e persistente finalità di assicurare, indipendentemente dallo stato detentivo del dichiarante, le “cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all’esame”; la partecipazione al dibattimento a distanza è, invece, sorretta, in definitiva, dall’esigenza di assicurare il “livello minimo di garanzie” necessario per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di eccezionale gravità, contemperandolo con le esigenze di sicurezza della collettività e di ordinato svolgimento dei processi. – A proposito dell’esigenza di accelerare la celebrazione di dibattimenti di particolare complessità e durata, sovente in corso contemporaneamente in diverse sedi giudiziarie, citata la sentenza n. 342/1999. – Sul diritto di “ ‘partecipare’, e quindi difendersi, per tutto l’arco del dibattimento”, citata la sentenza n. 342/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Gela, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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