Corte costituzionale
Ordinanza n. 481/2002
Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 481
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 481/2002
- Data di deposito
- 26 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:481
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, codice di procedura civile
- art. 12, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 7, comma 1, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 27388
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, e 7, primo comma, del codice di procedura civile, con la quale il giudice 'a quo' censura , in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, la scelta di affidare le controversie in materia di imposte e tasse esclusivamente alla competenza del tribunale, anziché ripartirle in ragione del valore tra giudice di pace e tribunale. La scelta di privilegiare il criterio della competenza per materia, anziché quello basato sul valore, è stata operata non irragionevolmente dal legislatore, nell’ambito dell’ampia discrezionalità spettategli in materia di ripartizione di competenza e si fonda sulla valutazione della particolare natura rivestita dalle controversie in esame, con riguardo alla pretesa impositiva dello Stato e all’interesse pubblico coinvolto. Non risulta peraltro configurabile né il pregiudizio al diritto di difesa, restando esso integro e garantito in tutte le sue esplicazioni né la disparità di trattamento, in relazione alla maggiore durata del processo dinanzi al tribunale, essendo detta circostanza una ipotetica conseguenza di mero fatto, e, come tale, irrilevante nel giudizio costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, e 7, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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