Corte costituzionale

Ordinanza n. 463/2002

Corte cost., ord. 19 novembre 2002, n. 463

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
463/2002
Data di deposito
19 novembre 2002
Data di decisione
4 novembre 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:463

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27347

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui prevede – secondo l'orientamento giurisprudenziale assunto come "diritto vivente" – il diritto del coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge solo qualora detto trattamento non sia maturato prima della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio. Atteso che lo scioglimento del matrimonio ha caratteristiche ed esigenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale, l'estensione al coniuge separato della misura patrimoniale anzidetta comporterebbe l'emissione di una pronuncia di tipo additivo volta ad introdurre, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto diverso da quello cui si riferiscono – sul parametro degli articoli 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma, della Costituzione – le enunciate censure, con evidente indebita intromissione nella discrezionalità del legislatore. – Sulla indeterminatezza della durata della separazione personale e sulla sua reversibilità, citate la sentenza n. 23/1991 e l'ordinanza n. 491/2000. – Sulla protezione al coniuge economicamente più debole dopo lo scioglimento del matrimonio, citata la sentenza n. 23/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trani e dal Tribunale di Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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