Corte costituzionale
Ordinanza n. 463/2002
Corte cost., ord. 19 novembre 2002, n. 463
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 463/2002
- Data di deposito
- 19 novembre 2002
- Data di decisione
- 4 novembre 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:463
Norme oggetto del giudizio
- art. 12-bis, comma 1, (introdotto), legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 16, legge n. 74 del 6 marzo 1987
Parametri
Massime
Massima n. 27347
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui prevede – secondo l'orientamento giurisprudenziale assunto come "diritto vivente" – il diritto del coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge solo qualora detto trattamento non sia maturato prima della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio. Atteso che lo scioglimento del matrimonio ha caratteristiche ed esigenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale, l'estensione al coniuge separato della misura patrimoniale anzidetta comporterebbe l'emissione di una pronuncia di tipo additivo volta ad introdurre, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto diverso da quello cui si riferiscono – sul parametro degli articoli 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma, della Costituzione – le enunciate censure, con evidente indebita intromissione nella discrezionalità del legislatore. – Sulla indeterminatezza della durata della separazione personale e sulla sua reversibilità, citate la sentenza n. 23/1991 e l'ordinanza n. 491/2000. – Sulla protezione al coniuge economicamente più debole dopo lo scioglimento del matrimonio, citata la sentenza n. 23/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trani e dal Tribunale di Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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