Corte costituzionale
Ordinanza n. 458/2002
Corte cost., ord. 19 novembre 2002, n. 458
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 458/2002
- Data di deposito
- 19 novembre 2002
- Data di decisione
- 4 novembre 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:458
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 12, (trasfuso), legge n. 217 del 30 luglio 1990
- art. 84, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 74, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 1, (trasfuso), legge n. 217 del 30 luglio 1990
- art. 75, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 82, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 106, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- legge n. 134 del 29 marzo 2001
- art. 1, (come modificato), legge n. 217 del 30 luglio 1990
- art. 12, (come modificato), legge n. 217 del 30 luglio 1990
- art. 591, codice di procedura penale
- art. 12, comma 2, bis, legge n. 217 del 30 luglio 1990
- art. 606, comma 3, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 27393
Le norme contenute nei censurati articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001 n. 134, successivamente alla rimessione della questione di legittimità costituzionale, sono state trasfuse, con modificazioni che non ne intaccano il contenuto e non rilevano ai fini della sollevata questione, negli articoli 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sui quali la questione deve intendersi trasferita.
Massima n. 27394
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, ora trasfusi negli articoli 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso, in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati. Infatti risulta dalle stesse affermazioni del gudice rimettente che, nel caso portato al suo esame, i motivi di gravame erano tutt'altro che "palesemente infondati", sicché difetta la rilevanza della sollevata questione.
Massima n. 27395
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, ora trasfusi negli artt. 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, nel processo penale, non consentono di non ammettere al patrocinio a spese dello Stato, di revocare la ammissione già disposta o di non liquidare il compenso al difensore o di ridurre tale compenso, in presenza di motivi di appello in tutto o in parte palesemente infondati. Infatti a) le lamentate diversità di disciplina nell'ambito del processo penale tra giudizio di appello e ricorso per cassazione, nonché tra processo penale e processo civile o amministrativo, trovano una ragionevole spiegazione nelle differenze esistenti tra i diversi tipi di giudizio e nell'esigenza di assicurare una difesa incondizionata nel giudizio penale; b) il principio del buon andamento si riferisce esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, e non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale; c) il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la vanificazione degli altri valori costituzionali coinvolti, primo fra i quali il diritto di difesa. - Sul punto sub b) v. citate sentenza n. 115/2001, ordinanze n. 152/2000, n. 381/1999, n. 145/1998, n. 48/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), ora trasfusi negli articoli 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza n. 970 del 2001;
2) dichiara la manifesta infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza n. 969 del 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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