Corte costituzionale
Ordinanza n. 419/2002
Corte cost., ord. 31 luglio 2002, n. 419
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 419/2002
- Data di deposito
- 31 luglio 2002
- Data di decisione
- 11 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:419
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27304
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma e 101 della Costituzione, concernente l'art. 22, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui punisce "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato". Nella specie, la censura è fondata sul presupposto che detto permesso di soggiorno sia quello previsto e regolamentato dall'art. 5 (appunto rubricato "Permesso di soggiorno"), del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, ma il giudice rimettente - in contrasto con i più comuni canoni ermeneutici - giunge a conclusioni interpretative del tutto errate, poiché la norma impugnata rinvia al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, disciplinato dall'art. 22 e specificamente richiamato, nei commi 7 e 9 e non al «generico» permesso previsto dall'art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 286.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 10, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina giuridica dell'immigrazione e norme sulla
condizione giuridica dello straniero), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25 secondo comma, e 101 della Costituzione dal Tribunale
di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: De Siervo
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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