Corte costituzionale
Ordinanza n. 396/2002
Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 396
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 396/2002
- Data di deposito
- 25 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:396
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27278
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che siano acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. precedentemente rese dal testimone qualora risultino altre situazioni, diverse da quelle previste, che abbiano compromesso la genuinità dell'esame. Infatti la pronuncia additiva invocata dal giudice 'a quo', lungi dall'emendare le asserite e inesistenti incongruenze del sistema, si porrebbe in aperta antitesi con il precetto costituzionale che espressamente delimita le eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio esclusivamente nell'ambito delle ipotesi di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita. - V. citata ordinanza n. 36/2002, per una precedente dichiarazione di infondatezza con riguardo al comma 2 dell'art. 500 cod. proc. pen. - Sulla affermazione costante che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione ed al funzionamento dell'amministrazione della giustizia, v. 'ex plurimis' citata sentenza n. 115/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111
della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze