Corte costituzionale

Ordinanza n. 396/2002

Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 396

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
396/2002
Data di deposito
25 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:396

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27278

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che siano acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. precedentemente rese dal testimone qualora risultino altre situazioni, diverse da quelle previste, che abbiano compromesso la genuinità dell'esame. Infatti la pronuncia additiva invocata dal giudice 'a quo', lungi dall'emendare le asserite e inesistenti incongruenze del sistema, si porrebbe in aperta antitesi con il precetto costituzionale che espressamente delimita le eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio esclusivamente nell'ambito delle ipotesi di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita. - V. citata ordinanza n. 36/2002, per una precedente dichiarazione di infondatezza con riguardo al comma 2 dell'art. 500 cod. proc. pen. - Sulla affermazione costante che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione ed al funzionamento dell'amministrazione della giustizia, v. 'ex plurimis' citata sentenza n. 115/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111

della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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