Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/2002

Corte cost., ord. 18 luglio 2002, n. 362

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
362/2002
Data di deposito
18 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:362

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge n. 646 del 13 settembre 1982
  • art. 31, legge n. 646 del 13 settembre 1982
  • circolare ministeriale del 5 febbraio 1986
  • circolare ministeriale del 19 dicembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 27252

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali norme sanzionano il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di persone sottoposte, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione a norma della legge antimafia n. 575 del 1965. Infatti le censure di "inutilità" pratica della normativa per mancato raggiungimento dell'obiettivo legislativo, e di sproporzione e di eccessività della pena prevista per il reato in argomento, non possono tradursi nella violazione di alcun parametro costituzionale definito, né la norma costituisce esercizio manifestamente arbitrario e irragionevole della ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di illeciti e sanzioni. - Questione già sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e decisa con le ordinanze n. 143/2002 e n. 442/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze