Corte costituzionale
Ordinanza n. 362/2002
Corte cost., ord. 18 luglio 2002, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 362/2002
- Data di deposito
- 18 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:362
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 646 del 13 settembre 1982
- art. 31, legge n. 646 del 13 settembre 1982
- circolare ministeriale del 5 febbraio 1986
- circolare ministeriale del 19 dicembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 27252
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali norme sanzionano il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di persone sottoposte, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione a norma della legge antimafia n. 575 del 1965. Infatti le censure di "inutilità" pratica della normativa per mancato raggiungimento dell'obiettivo legislativo, e di sproporzione e di eccessività della pena prevista per il reato in argomento, non possono tradursi nella violazione di alcun parametro costituzionale definito, né la norma costituisce esercizio manifestamente arbitrario e irragionevole della ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di illeciti e sanzioni. - Questione già sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, e decisa con le ordinanze n. 143/2002 e n. 442/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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