Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/2002

Corte cost., ord. 12 luglio 2002, n. 342

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
342/2002
Data di deposito
12 luglio 2002
Data di decisione
8 luglio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:342

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 36, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 27164

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il titolare di crediti previdenziali possa fruire del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Infatti, la motivazione dell'ordinanza di rimessione risulta perplessa riguardo alla rilevanza dal momento che la questione è sollevata "ove la norma fosse ritenuta applicabile anche ai crediti previdenziali ed assistenziali".

Massima n. 27165

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevede per i crediti previdenziali, diversamente dai crediti di lavoro, il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria in caso di pagamento ritardato. Infatti - come già chiarito (con la sentenza n. 361 del 1996) - non vi è identità strutturale, ma soltanto funzionale tra crediti previdenziali e crediti di lavoro, sicché la tutela apprestata ai crediti previdenziali può essere il risultato del bilanciamento con altri valori costituzionali ed in particolare con le esigenze della finanza pubblica; mentre, con riguardo agli altri parametri evocati, l'art. 36 Cost. ha rilievo solo per il tramite dell'art. 38 Cost., l'art. 24 Cost. non riguarda la disciplina sostanziale dei diritti, e le considerazioni di carattere etico-politico non si concretizzano in ulteriori profili di censura. - Con riguardo alla questione del cumulo v. riferimento a sentenza n. 459/2000; sulla illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ. v. citata sentenza n. 156/1991; sulla discrezionalità del legislatore in relazione all'art. 38 Cost. v. sentenza citata n. 180/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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