Corte costituzionale
Ordinanza n. 342/2002
Corte cost., ord. 12 luglio 2002, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 342/2002
- Data di deposito
- 12 luglio 2002
- Data di decisione
- 8 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:342
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 36, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 27164
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il titolare di crediti previdenziali possa fruire del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Infatti, la motivazione dell'ordinanza di rimessione risulta perplessa riguardo alla rilevanza dal momento che la questione è sollevata "ove la norma fosse ritenuta applicabile anche ai crediti previdenziali ed assistenziali".
Massima n. 27165
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevede per i crediti previdenziali, diversamente dai crediti di lavoro, il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria in caso di pagamento ritardato. Infatti - come già chiarito (con la sentenza n. 361 del 1996) - non vi è identità strutturale, ma soltanto funzionale tra crediti previdenziali e crediti di lavoro, sicché la tutela apprestata ai crediti previdenziali può essere il risultato del bilanciamento con altri valori costituzionali ed in particolare con le esigenze della finanza pubblica; mentre, con riguardo agli altri parametri evocati, l'art. 36 Cost. ha rilievo solo per il tramite dell'art. 38 Cost., l'art. 24 Cost. non riguarda la disciplina sostanziale dei diritti, e le considerazioni di carattere etico-politico non si concretizzano in ulteriori profili di censura. - Con riguardo alla questione del cumulo v. riferimento a sentenza n. 459/2000; sulla illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ. v. citata sentenza n. 156/1991; sulla discrezionalità del legislatore in relazione all'art. 38 Cost. v. sentenza citata n. 180/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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