Corte costituzionale
Ordinanza n. 326/2002
Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 326/2002
- Data di deposito
- 5 luglio 2002
- Data di decisione
- 1° luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:326
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27120
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), dello stesso codice. - V., per questione identica, la citata sentenza n. 32/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111
della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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