Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/2002

Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 326

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
326/2002
Data di deposito
5 luglio 2002
Data di decisione
1° luglio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:326

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27120

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), dello stesso codice. - V., per questione identica, la citata sentenza n. 32/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111

della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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