Corte costituzionale
Ordinanza n. 319/2002
Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 319/2002
- Data di deposito
- 5 luglio 2002
- Data di decisione
- 1° luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:319
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27148
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, concernente le sanzioni amministrative previste per la guida con patente di validità scaduta, adducendo quale 'tertium comparationis' la fattispecie (mancanza della patente) disciplinata dall'art. 116, comma 13, dello stesso decreto legislativo. Infatti il rimettente ha omesso qualsiasi descrizione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame e si è limitato a richiamare un altro giudizio sulla medesima fattispecie, senza motivare né sulla rilevanza né sulla non manifesta infondatezza della questione.
Massima n. 27149
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per guida con patente di validità scaduta, nella duplice ipotesi che il veicolo sia di proprietà dello stesso trasgressore ovvero di persona diversa. Infatti: a) l'art. 27 della Costituzione si riferisce alle pene e non alle sanzioni amministrative; b) non contrasta con l'art. 25 il principio secondo cui il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, a meno che non risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; c) la sanzione del fermo amministrativo del veicolo non risulta essere né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice dela strada, di dare una risposta effettiva e immediata alle condotte potenzialmente pericolose. - Questioni già esaminate. Con riferimento al parametro 27, v. citate ordinanze n. 33/2001, n. 278/2001 e n. 282/2001. Con riguardo ai parametri 3 e 25 v. citata ordinanza n. 33/2001. Sul 'tertium comparationis' di cui all'art. 116, comma 13, del codice della strada, v. citata ordinanza n. 278/2001. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, penali e amministrative, v. citate sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995, e ordinanza n. 190/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Rimini con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost., dai giudici di pace di Legnago e Isola della Scala con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost., dai giudici di pace di Bologna e Cairo Montenotte con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dai giudici di pace di Recco, Caltanissetta, Cairo Montenotte e Brescia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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