Corte costituzionale
Ordinanza n. 303/2002
Corte cost., ord. 28 giugno 2002, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 303/2002
- Data di deposito
- 28 giugno 2002
- Data di decisione
- 19 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:303
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 46, comma 3, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 27133
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede, nel processo tributario, la possibilità, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, di condannare alle spese di lite la parte che, avendo riconosciuto la fondatezza delle pretese della controparte, dovrebbe essere considerata a tal fine come soccombente. Infatti, con riguardo ai parametri 3 e 24 la questione è già stata dichiarata non fondata; con riguardo al presunto eccesso di delega, il criterio direttivo è quello dell'adeguamento, e non dell'uniformità, del processo tributario al processo civile; il parametro 75 viene invocato senza motivazione ed è del tutto inconferente in rapporto alla natura della questione. - Con riguardo ai parametri sostanziali, v. citati precedenti sentenza n. 53/1998, ordinanze n. 265/1999, n. 77/1999, n. 368/1998; con riguardo all'eccesso di delega, v. citata ordinanza n. 8/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze