Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/2002

Corte cost., ord. 28 giugno 2002, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
303/2002
Data di deposito
28 giugno 2002
Data di decisione
19 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:303

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27133

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede, nel processo tributario, la possibilità, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, di condannare alle spese di lite la parte che, avendo riconosciuto la fondatezza delle pretese della controparte, dovrebbe essere considerata a tal fine come soccombente. Infatti, con riguardo ai parametri 3 e 24 la questione è già stata dichiarata non fondata; con riguardo al presunto eccesso di delega, il criterio direttivo è quello dell'adeguamento, e non dell'uniformità, del processo tributario al processo civile; il parametro 75 viene invocato senza motivazione ed è del tutto inconferente in rapporto alla natura della questione. - Con riguardo ai parametri sostanziali, v. citati precedenti sentenza n. 53/1998, ordinanze n. 265/1999, n. 77/1999, n. 368/1998; con riguardo all'eccesso di delega, v. citata ordinanza n. 8/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in

riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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