Corte costituzionale

Ordinanza n. 223/2002

Corte cost., ord. 29 maggio 2002, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
223/2002
Data di deposito
29 maggio 2002
Data di decisione
22 maggio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:223

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27054

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.: (a) dell’art. 117, comma 1, cod. proc. pen., <<nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo possa ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329 cod. proc. pen., copie di atti relativi a procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, quando è necessario per il compimento di indagini istruttorie nel processo amministrativo>>; (b) dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241<< nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall’autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. pen., quando è necessario per la decisione di controversie in materia di accesso >>; (c) dell’art. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,.<<nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall’autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. pen., quando è necessario per l’istruttoria di una causa rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo >>. Ed invero, l’art. 117 citato riguarda l’ambito e la portata del segreto di indagine, e la previsione di deroghe a tale segreto, in favore di uffici del pubblico ministero, i quali intendano avvalersi degli atti ai fini delle loro indagini: esso è volto a soddisfare finalità, tutte interne all’attività di indagine penale, e non comparabili con interessi esterni che possano in qualsiasi modo essere avvantaggiati o pregiudicati dalla (temporanea) non conoscibilità degli atti coperti da segreto e pertanto il procedimento di cui alla disposizione censurata non si presta ad essere esteso ad ipotesi del tutto estranee alla sua 'ratio'. - V. sentenza n. 460/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 117, comma 1, del codice di procedura penale (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero), dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell'art. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.

F.to:

Massimo VARI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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