Corte costituzionale

Ordinanza n. 211/2002

Corte cost., ord. 23 maggio 2002, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
211/2002
Data di deposito
23 maggio 2002
Data di decisione
20 maggio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:211

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27027

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui tale norma - a differenza di quanto è invece stabilito dall'art. 306 del codice di rito civile in tema di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio - non prevede che il trasferimento della azione civile nel processo penale avvenga solo se vi è l'accettazione delle parti costituite, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti la logica sottesa dalla norma del processo civile invocata quale 'tertium comparationis' (e cioè l'esigenza di consentire alla parte non rinunciante di conseguire una pronuncia che accerti l'eventuale infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti da chi ha poi formulato la rinuncia), non può valere per l'ipotesi di trasferimento dell'azione civile dalla sede propria a quella penale, posto che in tale evenienza è la stessa azione - e quindi il medesimo "processo" - a proseguire in altra sede: con la conseguenza che l'accertamento di merito sulla fondatezza della domanda viene ad essere compiutamente espletato, addirittura con possibilità difensive maggiori per l'imputato-convenuto. - Sulla garanzia del giudice naturale - impropriamente invocata nel caso di specie - v. citata sentenza n. 152/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

F.to:

Massimo VARI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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