Corte costituzionale
Ordinanza n. 211/2002
Corte cost., ord. 23 maggio 2002, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 211/2002
- Data di deposito
- 23 maggio 2002
- Data di decisione
- 20 maggio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:211
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27027
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui tale norma - a differenza di quanto è invece stabilito dall'art. 306 del codice di rito civile in tema di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio - non prevede che il trasferimento della azione civile nel processo penale avvenga solo se vi è l'accettazione delle parti costituite, che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti la logica sottesa dalla norma del processo civile invocata quale 'tertium comparationis' (e cioè l'esigenza di consentire alla parte non rinunciante di conseguire una pronuncia che accerti l'eventuale infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti da chi ha poi formulato la rinuncia), non può valere per l'ipotesi di trasferimento dell'azione civile dalla sede propria a quella penale, posto che in tale evenienza è la stessa azione - e quindi il medesimo "processo" - a proseguire in altra sede: con la conseguenza che l'accertamento di merito sulla fondatezza della domanda viene ad essere compiutamente espletato, addirittura con possibilità difensive maggiori per l'imputato-convenuto. - Sulla garanzia del giudice naturale - impropriamente invocata nel caso di specie - v. citata sentenza n. 152/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.
F.to:
Massimo VARI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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