Corte costituzionale

Ordinanza n. 184/2002

Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 184

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
184/2002
Data di deposito
10 maggio 2002
Data di decisione
6 maggio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:184

Norme oggetto del giudizio

  • art. 72, comma 1, lettera bb), decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001
  • art. 45, comma 17, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 69, comma 7, decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001
  • art. 68, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 26950

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le controversie in materia di pubblico impiego relative al periodo successivo al 30 giugno 1998 sono devolute al giudice ordinario, mentre le controversie attinenti al periodo anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Infatti il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha omesso di prendere in esame l'effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, e non ha svolto alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente. - Sulla inammissibilità per abrogazione della norma censurata, in mancanza di adeguata motivazione sulla perdurante rilevanza, v. citate ordinanze n. 148/2001, n. 28/2001, n. 590/2000, n. 162/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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