Corte costituzionale
Ordinanza n. 184/2002
Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 184/2002
- Data di deposito
- 10 maggio 2002
- Data di decisione
- 6 maggio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 72, comma 1, lettera bb), decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001
- art. 45, comma 17, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
- art. 69, comma 7, decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001
- art. 68, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 26950
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le controversie in materia di pubblico impiego relative al periodo successivo al 30 giugno 1998 sono devolute al giudice ordinario, mentre le controversie attinenti al periodo anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Infatti il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha omesso di prendere in esame l'effetto dell'intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, e non ha svolto alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente. - Sulla inammissibilità per abrogazione della norma censurata, in mancanza di adeguata motivazione sulla perdurante rilevanza, v. citate ordinanze n. 148/2001, n. 28/2001, n. 590/2000, n. 162/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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