Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/2002

Corte cost., ord. 24 aprile 2002, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
143/2002
Data di deposito
24 aprile 2002
Data di decisione
11 aprile 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge n. 646 del 13 settembre 1982
  • art. 31, legge n. 646 del 13 settembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 26893

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che stabilisce l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, in riferimento all’art. 3 Cost., per essere con esse sollevato un mero dubbio di carattere interpretativo, originato dalla formulazione testuale della norma, dubbio che spetta al giudice dissolvere. - Cfr. ordinanza n.442/2001.

Massima n. 26894

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, relativamente alla previsione della sanzione della reclusione e della multa, in riferimento all’art. 3 Cost. in quanto risolvendosi in considerazioni critiche circa l’opportunità della norma, non traducibili in censure di costituzionalità apprezzabili, a fronte dell’ampia discrezionalità del legislatore nella determinazione dei reati e delle relative sanzioni. - Cfr. ordinanza n.442/2001.

Massima n. 26895

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che stabilisce la confisca dei beni acquistati e del corrispettivo dei beni alienati con le operazioni patrimoniali della cui effettuazione sia stata omessa la comunicazione da parte del soggetto obbligato, nei termini di legge, in riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 Cost. atteso che la questione è posta in forma ipotetica e priva del necessario requisito della rilevanza, stante la sua natura di statuizione accessoria, perché necessariamente susseguente all’affermazione di responsabilità del soggetto per il reato di cui all’art. 30 della legge n. 646 del 1982, non essendo nella specie sciolta detta premessa sull’'an' dell’incriminazione. - Cfr. ord. n. 442/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646 del 1982, relativamente alla previsione della confisca, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le ordinanze in epigrafe;

3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646 del 1982, relativamente alla previsione della sanzione della reclusione e della multa, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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