Corte costituzionale
Ordinanza n. 143/2002
Corte cost., ord. 24 aprile 2002, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 143/2002
- Data di deposito
- 24 aprile 2002
- Data di decisione
- 11 aprile 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 646 del 13 settembre 1982
- art. 31, legge n. 646 del 13 settembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 26893
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che stabilisce l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, in riferimento all’art. 3 Cost., per essere con esse sollevato un mero dubbio di carattere interpretativo, originato dalla formulazione testuale della norma, dubbio che spetta al giudice dissolvere. - Cfr. ordinanza n.442/2001.
Massima n. 26894
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, relativamente alla previsione della sanzione della reclusione e della multa, in riferimento all’art. 3 Cost. in quanto risolvendosi in considerazioni critiche circa l’opportunità della norma, non traducibili in censure di costituzionalità apprezzabili, a fronte dell’ampia discrezionalità del legislatore nella determinazione dei reati e delle relative sanzioni. - Cfr. ordinanza n.442/2001.
Massima n. 26895
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che stabilisce la confisca dei beni acquistati e del corrispettivo dei beni alienati con le operazioni patrimoniali della cui effettuazione sia stata omessa la comunicazione da parte del soggetto obbligato, nei termini di legge, in riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 Cost. atteso che la questione è posta in forma ipotetica e priva del necessario requisito della rilevanza, stante la sua natura di statuizione accessoria, perché necessariamente susseguente all’affermazione di responsabilità del soggetto per il reato di cui all’art. 30 della legge n. 646 del 1982, non essendo nella specie sciolta detta premessa sull’'an' dell’incriminazione. - Cfr. ord. n. 442/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646 del 1982, relativamente alla previsione della confisca, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35, 41 e 42 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 della medesima legge n. 646 del 1982, relativamente alla previsione della sanzione della reclusione e della multa, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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