Corte costituzionale
Ordinanza n. 136/2002
Corte cost., ord. 24 aprile 2002, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 136/2002
- Data di deposito
- 24 aprile 2002
- Data di decisione
- 11 aprile 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
- art. 126, comma 7, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 214, comma 6, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 214, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 26880
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in considerazione del fatto che il rimettente ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della censura rivolta alla norma impugnata, limitandosi a richiamare la motivazione di altra ordinanza di un diverso giudice già dichiarata manifestamente infondata.
Massima n. 26881
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, commi 2 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, non avendo il giudice 'a quo' adeguatamente descritto la fattispecie concreta soggetta al suo esame e non essendo perciò possibile alcun controllo da parte della Corte costituzionale in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.
Massima n. 26882
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione atteso che l’individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né di stabilire la misura delle sanzioni (fattispecie in tema di fermo amministrativo del veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta). - Cfr. sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995; ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Trento e dal giudice di pace di Pistoia con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Bologna e dal giudice di pace di Legnago con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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