Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/2002

Corte cost., ord. 24 aprile 2002, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
136/2002
Data di deposito
24 aprile 2002
Data di decisione
11 aprile 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:136

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26880

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in considerazione del fatto che il rimettente ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della censura rivolta alla norma impugnata, limitandosi a richiamare la motivazione di altra ordinanza di un diverso giudice già dichiarata manifestamente infondata.

Massima n. 26881

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, commi 2 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, non avendo il giudice 'a quo' adeguatamente descritto la fattispecie concreta soggetta al suo esame e non essendo perciò possibile alcun controllo da parte della Corte costituzionale in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.

Massima n. 26882

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione atteso che l’individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né di stabilire la misura delle sanzioni (fattispecie in tema di fermo amministrativo del veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta). - Cfr. sentenze n. 217/1996 e n. 313/1995; ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Trento e dal giudice di pace di Pistoia con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Bologna e dal giudice di pace di Legnago con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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