Corte costituzionale

Sentenza n. 73/2001

Corte cost., sent. 22 marzo 2001, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
73/2001
Data di deposito
22 marzo 2001
Data di decisione
19 marzo 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 334 del 25 luglio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 26110

Il riconoscimento nel nostro ordinamento di una sentenza penale straniera, ai sensi della legge n. 257 del 1989 (contenente norme per l'attuazione di Convenzioni sull'esecuzione delle sentenze penali), non implica alcun effetto di giudicato in merito alla conformità all'ordinamento italiano delle clausole dell'accordo intergovernativo (nella specie, tra gli Stati Uniti e l'Italia) relativo all'esecuzione della pena in Italia. Ne consegue che l'avvenuto deposito della sentenza di riconoscimento non rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale della norma esecutiva della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Straburgo il 21 marzo 1983. Né l'accordo intergovernativo sul trasferimento in Italia della persona condannata in altro Paese impedisce al giudice di applicare norme contrastanti con quell'accordo. M.R.

Massima n. 26111

E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge che dà esecuzione alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Straburgo il 21 marzo 1983; questione che non è direttamente riferibile all'accordo (privo di forza di legge) tra i Governi degli Stati Uniti e dell'Italia, avente ad oggetto l'esecuzione in Italia di una pena irrogata negli Stati Uniti. M.R.

Massima n. 26112

La Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate consente la continuazione della pena, inflitta da uno Stato, nel territorio di un altro Stato. La stessa Convenzione, tuttavia, non consente affatto che lo Stato di esecuzione e lo Stato di condanna possano pattuire un regime speciale di esecuzione della pena. Ne consegue che l'art. 3, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione, non può essere interpretato nel senso che tale disposizione autorizzi i Governi degli Stati a convenire fra loro particolari condizioni relativamente al trasferimento. In ogni caso però, ammessa questa interpretazione, il potere governativo di concordare particolari modalità di esecuzione della pena non può esercitarsi in contrasto con l'ordinamento dello Stato italiano e ciò in forza degli artt. 9 e 10 della Convenzione, i quali fanno salvo l'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, i suoi principi e le sue regole costituzionali. - Sui limiti all'ingresso nel nostro ordinamento di norme consuetudinarie o pattizie di altri ordinamenti, derivanti dal rispetto dei diritti inalienabili della persona e dai principi fondamentali della Costituzione, si vedano le sentenze n. 30/1971, 31/1971, 12/1972, 195/1972, 175/1973, 183/1973, 16/1978, 48/1979, 176/1981, 16/1982, 18/1982, 170/1984, 232/1989, 168/1991. - Sulla natura di legge ordinaria delle norme di diritto internazionale pattizio, si vedano le sentenze n. 32/1999, 288/1997, 323/1989. - Sulla sottoponibilità al controllo di costituzionalità dei trattati internazionali, impugnando le leggi di esecuzione, si vedano le sentenze 183/1994, 446/1990, 128/1987, 210/1986, 20/1966. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 25 luglio 1988, n. 334 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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