Corte costituzionale
Sentenza n. 66/2001
Corte cost., sent. 16 marzo 2001, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/2001
- Data di deposito
- 16 marzo 2001
- Data di decisione
- 7 marzo 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997
- art. 1, comma 1, lett. d, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1998
- art. 1, comma 1, lett. e, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1998
- art. 6, decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997
- art. 1, comma 1, lett. g, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1998
- art. 8, decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997
- art. 2, comma 1, lett.a n.2, decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1998
Parametri
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 3, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 119, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 43, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 26088
La facoltà di riscossione dei tributi da parte di qualunque concessionario del servizio, nell'intero territorio nazionale, introdotta dal decreto legislativo delegato n. 422 del 1998 non incide sulla spettanza alla Regione Siciliana dei tributi riscossi con riguardo a fattispecie maturate nel relativo territorio. Il meccanismo di riscossione lascia infatti del tutto impregiudicata la titolarità in capo alle varie amministrazioni del diritto a percepire il gettito, secondo le norme che disciplinano il riparto delle entrate e resta intatto l'obbligo di riversamento nelle casse regionali del gettito di spettanza della Regione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422.
Massima n. 26089
La previsione di un decreto ministeriale, per stabilire le modalità di versamento delle somme riscosse e per approvare le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari, non intacca né la spettanza dei tributi alla Regione Siciliana, né la potestà della Regione di disciplinare, entro i limiti già chiariti, la riscossione dei tributi nell'ambito del territorio regionale, ferma restando, in assenza di normativa regionale, l'applicazione anche in Sicilia delle leggi dello Stato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e) del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422. - Cfr. sentenze n. 111, n. 138 e n. 186/1999.
Massima n. 26090
Secondo una corretta lettura più aderente al particolare regime della Regione Siciliana, in ordine alle modalità di versamento delle entrate da parte dei concessionari del servizio di riscossione, occorre far riferimento alla disciplina prevista per le entrate tributarie dello Stato, piuttosto che a quella delle entrate di pertinenza degli enti territoriali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 422 del 1998.
Massima n. 26091
La estensione del sistema dei versamenti unitari, introdotta dal d.lgs. n. 422 del 1998, nessuna lesione determina nella posizione costituzionalmente garantita della Regione Siciliana; nè, del resto, potrebbe considerarsi di per sè irragionevole e contrastante con il principio di eguaglianza una eventuale e marginale diversità di disciplina fra Stato e Regione, ai fini delle modalità di riscossione e riversamento delle entrate. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a del d.lgs. n. 422 del 1998.
Massima n. 26092
In considerazione delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari tra Stato e Regione, è da rinnovare l'auspicio - già espresso nella sentenza n. 138 del 1999 - che lo Stato e la Regione Siciliana, attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'art. 43 dello statuto ai fini della adozione delle norme di attuazione, si attivino per adeguare alle nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa materia. - Cfr. sentenza n. 111/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere d e g, e dell'art. 2, comma 1, lettera a, numero 2, del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 81, 116 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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