Corte costituzionale

Sentenza n. 381/2001

Corte cost., sent. 6 dicembre 2001, n. 381

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
381/2001
Data di deposito
6 dicembre 2001
Data di decisione
22 novembre 2001
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:381

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000
  • legge n. 35 del 25 febbraio 2000
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26637

La disciplina transitoria per l’attuazione della novella costituzionale in materia di giusto processo – che consente di attribuire valore probatorio “anche alle dichiarazioni di chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente all’interrogatorio dibattimentale”, a condizione che sussistano le due specifiche condizioni che le dichiarazioni siano state già acquisite al fascicolo per il dibattimento e che la relativa attendibilità risulti confermata “da altri elementi di prova” assunti e formati con altre modalità – non è elusiva delle garanzie e dei principî contenuti nel nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione, ma anzi realizza un composito meccanismo volto a presidiare l’applicazione nei processi in corso dei principî recepiti nella novella costituzionale. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. M.F.

Massima n. 26638

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata nella parte in cui la disciplina transitoria per l’attuazione della novella costituzionale in materia di giusto processo, consente l’utilizzazione delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti, il giudice rimettente si è limitato ad esprimere una nutrita gamma di perplessità e dubbi interpretativi – specificamente sull’espressione “acquisite al fascicolo per il dibattimento” – che non ha provveduto a dirimere in modo univoco: con la conseguente formulazione di un dubbio di costituzionalità in termini meramente ipotetici, formulato in base all’ipotesi in cui la ricostruzione del quadro ermeneutico coinvolto, da parte del giudice, induca alla applicabilità, nella specie, della disciplina censurata. M.F.

Massima n. 26639

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata - nella parte in cui la disciplina transitoria per l’attuazione della novella costituzionale in materia di giusto processo, consente di utilizzare le dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento di colui che successivamente si sia sottratto, per libera scelta, all’interrogatorio dibattimentale - per pretesa irragionevole diversità di regime probatorio nell’ambito della stessa fase processuale. Infatti, le possibili diversità di regime processuale rappresentano delle disparità di mero fatto che scaturiscono dalla natura stessa del regime transitorio, chiamato ad introdurre una disciplina di passaggio tra sistemi normativi, che necessariamente si salda ad un determinato momento o fatto processuale individuato quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.-l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del menzionato d.-l. n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe;

3) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del menzionato d.-l. n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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