Corte costituzionale
Sentenza n. 381/2001
Corte cost., sent. 6 dicembre 2001, n. 381
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 381/2001
- Data di deposito
- 6 dicembre 2001
- Data di decisione
- 22 novembre 2001
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:381
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000
- legge n. 35 del 25 febbraio 2000
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 26637
La disciplina transitoria per l’attuazione della novella costituzionale in materia di giusto processo – che consente di attribuire valore probatorio “anche alle dichiarazioni di chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente all’interrogatorio dibattimentale”, a condizione che sussistano le due specifiche condizioni che le dichiarazioni siano state già acquisite al fascicolo per il dibattimento e che la relativa attendibilità risulti confermata “da altri elementi di prova” assunti e formati con altre modalità – non è elusiva delle garanzie e dei principî contenuti nel nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione, ma anzi realizza un composito meccanismo volto a presidiare l’applicazione nei processi in corso dei principî recepiti nella novella costituzionale. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. M.F.
Massima n. 26638
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata nella parte in cui la disciplina transitoria per l’attuazione della novella costituzionale in materia di giusto processo, consente l’utilizzazione delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento. Infatti, il giudice rimettente si è limitato ad esprimere una nutrita gamma di perplessità e dubbi interpretativi – specificamente sull’espressione “acquisite al fascicolo per il dibattimento” – che non ha provveduto a dirimere in modo univoco: con la conseguente formulazione di un dubbio di costituzionalità in termini meramente ipotetici, formulato in base all’ipotesi in cui la ricostruzione del quadro ermeneutico coinvolto, da parte del giudice, induca alla applicabilità, nella specie, della disciplina censurata. M.F.
Massima n. 26639
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata - nella parte in cui la disciplina transitoria per l’attuazione della novella costituzionale in materia di giusto processo, consente di utilizzare le dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento di colui che successivamente si sia sottratto, per libera scelta, all’interrogatorio dibattimentale - per pretesa irragionevole diversità di regime probatorio nell’ambito della stessa fase processuale. Infatti, le possibili diversità di regime processuale rappresentano delle disparità di mero fatto che scaturiscono dalla natura stessa del regime transitorio, chiamato ad introdurre una disciplina di passaggio tra sistemi normativi, che necessariamente si salda ad un determinato momento o fatto processuale individuato quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.-l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del menzionato d.-l. n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe;
3) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del menzionato d.-l. n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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