Corte costituzionale
Sentenza n. 251/2001
Corte cost., sent. 17 luglio 2001, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 251/2001
- Data di deposito
- 17 luglio 2001
- Data di decisione
- 5 luglio 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 120, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 19 aprile 1994
- art. 130, comma 1, lett. b), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 120, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. t), legge n. 190 del 13 giugno 1991
- art. 3, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 4, Costituzione
Massime
Massima n. 26424
Possono avere ingresso le questioni di costituzionalità aventi ad oggetto una disposizione legislativa (art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992) sostituita da un atto avente natura regolamentare (art. 5 del d.P.R.n. 575 del 1994, emanato sulla base dell'art. 2, comma 7, della legge n. 537 del 1993). Infatti, i giudici rimettenti - cui spetta la valutazione circa la delegificazione - hanno ritenuto che, nonostante la "sostituzione" della disposizione di rango legislativo con altra di contenuto corrispondente ma di rango secondario, la disciplina tuttora vigente deve ritenersi quella contenuta nella legge, poiché il regolamento, intervenuto su aspetti sostanziali della materia, ha disposto fuori della materia procedurale sulla quale, sola, era abilitato a intervenire, con ciò rendendosi inoperante la clausola abrogativa delle norme "anche di legge" anteriori contenuta nel comma 8 dell'art. 2 della legge n. 537. - Sulla giurisprudenza della Corte che esclude dalla giurisdizione costituzionale il controllo su atti aventi natura regolamentare, v., tra le molte, le richiamate ordinanze n. 554, n. 328 e n. 100/2000. - Sulla spettanza al giudice rimettente - e non alla Corte - delle valutazioni in ordine all'intervento di delegificazione, v. la richiamata ordinanza n. 230/1999. M.F.
Massima n. 26425
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 della Costituzione - l'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata. Infatti, nell'ambito di una delega al Governo, conferita con ampiezza di scelte innovative per l'emanazione di disposizioni intese a "rivedere e riordinare" la legislazione in materia di circolazione stradale, la particolare delega (contenuta nella lettera t) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 190/91) che abilitava il Governo stesso a operare un mero "riesame" della disciplina della revoca della patente di guida con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione, deve essere intesa in senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza di specifiche disposizioni abilitanti, l'adozione di norme che siano sostanzialmente innovative, con carattere peggiorativo, rispetto al sistema legislativo preesistente. - Sull'ampiezza della delega legislativa conferita con la legge n. 190/1991, v. richiamata sentenza n. 305/1996. - In applicazione della stessa 'ratio', v. anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale, resa con la sentenza n. 354/1998, della stessa disposizione nella parte in cui stabiliva la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che "erano state" sottoposte a misura di sicurezza personale. M.F.
Massima n. 26426
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione. Infatti, la Corte, con la sentenza n. 427 del 2000, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che fossero sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. - V. anche la precedente dichiarazione di manifesta inammissibilità resa con l'ordinanza n. 587/2000. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze