Corte costituzionale
Sentenza n. 206/2001
Corte cost., sent. 26 giugno 2001, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/2001
- Data di deposito
- 26 giugno 2001
- Data di decisione
- 6 giugno 2001
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 6, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 63, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 138, comma 2, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- int. testo, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 7, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 50, comma 3, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 50, comma 2, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 8, lett. a), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- int. testo, decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 69, comma 2, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 118, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 121, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 59, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 129, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 124, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 54, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 120, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 119, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 115, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 142, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 13, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 44, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 1, decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 8, decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 11, decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 156, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 107, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 14, decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 88, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 77, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 80, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 29, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 17, decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 83, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 69, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 16, decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 13, decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 15, decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 52, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 3, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 66, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 99, comma 3, II periodo, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 131, comma 2, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 41, comma 3, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 132, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 66, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 132, comma 1, I periodo, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 4, comma 5, I periodo, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 7, decreto legislativo del 31 marzo 1998
- art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 9, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 146, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 109, comma 2, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 75, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 58, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 92, comma 2, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 67, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 106, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 92, comma 3, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 25, comma 2, lett. g), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 16, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 6, decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999
- art. 40, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 118, Costituzione
- art. 1, comma 1, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 76, Costituzione
- art. 10, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 1, comma 3, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 4, comma 3, lett. b), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 1, comma 4, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 4, comma 3, lett. e), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 4, comma 3, lett. f), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 4, comma 3, lett. c), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 3, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
- art. 1, comma 4, lett. c), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 4, comma 1, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 119, Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. d), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 3, comma 1, lett. e), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 3, comma 1, lett. f), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 3, comma 1, lett. c), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 2, legge n. 59 del 15 marzo 1997
Massime
Massima n. 26338
E' inammissibile la questione di legittimitàcostituzionale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, censurato nella sua interezza e in singole disposizioni per aver subordinato la decorrenza dei previsti conferimenti di funzioni alle Regioni al momento determinato da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rendendo perciò tali conferimenti del tutto incerti in contrasto con le prescrizioni della legge delega, che imponeva un trasferimento, sia pure graduale, ma non incerto nel suo stesso avverarsi. In realtà la perplessità della domanda e la contraddittorietà della prospettazione della Regione Veneto ricorrente non consentono l'esame nel merito della questione; da una parte, infatti, il risultato, cui si tende, con i conferimenti di funzioni immediatamente operativi già con l'entrata in vigore del decreto legislativo, indipendentemente dai provvedimenti che individuano e trasferiscono le risorse, è chiaramente in contrasto con la legge delega, la quale postula invece la contemporaneità fra inizio delle nuove funzioni e disponibilità delle risorse relative (art. 3, comma 1, lettera b, della legge n. 59 del 1997) e, d'altra parte, la caduta delle stesse norme del decreto legislativo n. 112 del 1998 che tali conferimenti dispongono sarebbe un risultato contrario a quello della anticipazione dell'effettività dei conferimenti.
Massima n. 26339
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Veneto ricorrente, il Governo non ha fatto un uso scorretto della delega di cui all'art. 10 della legge n. 59 del 1997 adottando il decreto legislativo n. 443 del 1999 che reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 112 del 1998 in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali. Nulla, infatti, induce a ritenere che il decreto correttivo n. 443 sia stato adottato per eludere il termine della delega principale o che la potestà delegata possa essere esercitata solo per "fatti sopravvenuti"; il decreto non si discosta anzi dai criteri di utilizzazione della delega "correttiva", quando la si intenda nel senso che esso debba intervenire in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega "principale"; e nel pieno rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l'esercizio della medesima delega "principale". Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (intero testo), in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Massima n. 26340
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, censurate per aver riservato allo Stato, anziché conferirli alle Regioni, compiti di "interesse nazionale"; ritenendosi le riserve così disposte estranee alle esclusioni previste dalla delega legislativa al Governo (legge n. 59 del 1997) e, perciò, disposte in violazione dei criteri dettati dalla stessa legge. Difatti la censura non è articolata e motivata in relazione alle singole, numerose e disparate disposizioni che vengono impugnate, tenendo conto che molte di esse toccano indubbiamente anche materie ed aspetti astrattamente riconducibili proprio agli stessi criteri di esclusione adottati dalla legge di delega.
Massima n. 26341
E' giustificata la conservazione in capo allo Stato delle funzioni e dei compiti rispettivamente in tema di metrologia legale e strumenti di misura, di consorzi tra piccole e medie imprese, e di esami per conducenti di unità di diporto nautico e di patenti nautiche, secondo quanto dispongono gli articoli 1, 8 e 11 del d.lgs. n. 443 del 1999; trattandosi di compiti del tutto omogenei a quelli già individuati dal decreto base ed evidentemente estranei a quelle funzioni e ai compiti destinati ad essere conferiti alle Regioni in base alla legge di delega ovvero di compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione di obblighi comunitari e derivanti da accordi internazionali, o esclusi dall'area dei compiti rimessi agli enti territoriali in funzione della loro riconducibilità agli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità e alla loro localizzabilità nei rispettivi territori, ovvero incidenti sulla materia della "sicurezza pubblica" esclusa, a' termini di delega, dal conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dei predetti articoli del d.lgs. n. 443 per violazione degi artt. 76, 117 e 118 della Costituzione.
Massima n. 26342
Non è condivisibile la tesi che avanza la ricorrente Regione Veneto, nel prospettare questione di costituzionalità dei decreti legislativi n. 112 del 1998 e n. 443 del 1999, a tenor della quale, ai fini del raggiungimento dell'intesa sulla individuazione dei compiti di rilievo nazionale da riservare allo Stato, la procedura seguita non sia stata conforme alle prescrizioni della legge di delega; innanzitutto, perchè, anche se non sullo schema originariamente proposto dal Governo, l'intesa fu comunque richiesta e raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni prima delle ulteriori tappe del procedimento; e dal momento che un'interpretazione congruente con il principio di leale collaborazione non può far ritenere che sia necessario l'assenso di tutte le Regioni e Province autonome componenti della Conferenza, sicché l'assenza di alcune Regioni, al limite anche di una sola, pur regolarmente convocate, alla riunione della Conferenza, non accompagnata da alcuna espressione di dissenso, eventualmente manifestata anche fuori della sede della conferenza, possa inficiare l'assenso delle Regioni e dunque impedire il perfezionamento dell'intesa, o che sia necessario l'assenso della maggioranza assoluta delle Regioni i cui presidenti sono membri della Conferenza; regola, quest'ultima, valevole solo nell'ipotesi in cui la Conferenza eserciti competenze decisorie come collegio deliberante e non già quando opera - come nel caso all'esame - quale sede di concertazione e di confronto anche politico fra Governo e Regioni. - Sul principio di leale collaborazione, nel confronto tra Governo e Regioni, v. sentenza n. 379/1992.
Massima n. 26343
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che, modificando l'art. 29, comma 2, lettera b) del decreto base n. 112 del 1998, perviene ad una definizione dell'area dei compiti di rilievo nazionale, conservati in capo allo Stato, diversa da quella concordata nella Conferenza Stato-Regioni, risultando, in particolare, ridotte le funzioni statali e più ampia la sfera delle funzioni conferite alle Regioni in materia di stoccaggio di energia. Poichè il Governo non ha motivato specificamente tale difformità dal testo dell'intesa, essa dà luogo a violazione dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge di delega n. 59 del 1997 e, dunque, indirettamente, a violazione dell'art. 76 della Costituzione. E dal momento che non è consentito, con la pronuncia di illegittimità, ripristinare la corrispondenza fra il testo su cui è intervenuta l'intesa e il testo legislativo emanato, l'accoglimento della censura conseguirà l'effetto del ripristino del testo originario del decreto n. 112 del 1998, che la disposizione censurata aveva inteso modificare.
Massima n. 26344
Alla luce dell'ampia delega legislativa al Governo e dei principi espressi in particolare dagli artt. 3 e 4 della legge n. 59 del 1997 ai fini del conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli enti locali, non può ritenersi che fosse precluso l'impiego, da parte del legislatore delegato, dello strumento della attribuzione diretta di compiti agli enti locali, nelle materie dell'art. 117 Cost., ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione; godendo inoltre lo stesso legislatore delegato, nel procedere all'individuazione dei compiti ritenuti di "interesse esclusivamente locale" da attribuire agli enti locali, di ampia discrezionalità nell'osservanza dei criteri generali indicati dall'art. 4, comma 3, della legge di delega (sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità e unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione). Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 41, comma 3, 66, comma 1, lettere b) e c), 99, comma 3, secondo periodo, 131, comma 2, 132, del decreto legislativo n. 112 del 1998 in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione all'articolo 4, comma 1, della legge n. 59 del 1997, sollevata dalla Regione Veneto. - Cfr. sentenza, richiamata, n. 408/1998.
Massima n. 26345
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1 e 132, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998 impugnati per la asserita irragionevole brevità del termine assegnato alle Regioni per l'adozione della legge di "puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa", poiché il termine in questione è espressamente stabilito dall'art. 4, comma 5, primo periodo, della legge di delega n. 59 del 1997 e il legislatore delegato non ha fatto altro, a tale proposito, che richiamare e ripetere la prescrizione della legge di delega.
Massima n. 26346
La questione di legittimità costituzionale che la Regione Veneto ha proposto in via subordinata, rispetto alla questione principale (v. massima H), nei confronti della disposizione della legge di delega n. 59 del 1997, che fissa il termine per l'adozione della legge regionale di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa, non può essere accolta poiché si farebbe luogo in tal modo ad una inammissibile elusione del termine assegnato alle Regioni dall'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1948.
Massima n. 26347
Nessuna lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni può discendere dai criteri di quantificazione di beni e risorse finanziarie da attribuire alle Regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti agli stessi conferiti, come stabiliti nel decreto legislativo n. 112 del 1998, poiché gli indici contemplati per la quantificazione delle risorse tendono a realizzare il principio di corrispondenza per ammontare di beni e risorse a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento, in conformità al criterio fondamentale individuato dalla legge delega (art. 3, comma 1, lett. b). Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost.
Massima n. 26348
In base al criterio di fondo cui si ispirano sia la legge di delega n. 59 del 1997, sia il decreto delegato n. 112 del 1998, la ripartizione delle risorse trasferite dallo Stato fra Regione ed enti locali non può che seguire la ripartizione delle funzioni e dei compiti, e non già precederla, come paventa la ricorrente Regione Veneto nel prospettare la questione di costituzionalità della congruità delle risorse trasferite rispetto alle funzioni conferite. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, in rapporto all'art. 7, del d.lgs. n. 112 del 1998.
Massima n. 26349
In conformità della delega ricevuta con la legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo n. 112 del 1998 non ha provveduto direttamente ma ha rimesso agli atti previsti in tale legge (regolamenti di organizzazione e decreti legislativi) quanto concerne il riordino delle strutture centrali statali che svolgevano le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni e agli enti locali, così come ha rinviato ulteriormente a provvedimenti attuativi delle norme sostanziali in esso contenute quanto riguarda le modalità e le procedure di trasferimento del personale statale. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sollevata dalla Regione Veneto con riferimento agli artt. 76, 117 e 118.
Massima n. 26350
E' inammissibile, anche per la sua genericità, la censura di legittimità costituzionale rivolta al decreto legislativo n. 112 del 1998 in tema di conferimento di funzioni e compiti alle Regioni, per quanto riguarda la omessa individuazione di procedure e strumenti di raccordo collaborativi, la previsione di ipotesi di avvalimento di uffici o la creazione di particolari strutture organizzative, considerato che la stessa delega consentiva il ricorso a tali strumenti o istituti, senza però imporne l'uso.
Massima n. 26351
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione; il che, infatti, equivale a consentire che lo strumento urbanistico sia modificato senza il consenso della Regione, con conseguente lesione della propria competenza in materia urbanistica; competenza che non può dirsi salvaguardata dal richiamo all'art. 14, comma 3-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto tale disposto oggi non è più in vigore dopo la riformulazione delle norme operata dalla legge n. 340 del 2000.
Massima n. 26352
Il comma 3-ter (aggiunto all'art. 115 del decreto base n. 112 del 1998) con l'art. 16 del d.lgs. n. 443 del 1999 non può intendersi nel senso che esso subordini all'accordo con il Governo, da approvare nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, l'esercizio delle funzioni di verifica di conformità conferite alle Regioni (dall'art. 115 del decreto legislativo n. 112), poiché l'accordo fra Governo e Regioni dovrà concernere la individuazione degli "aspetti della salute di rilievo nazionale" che delimitano le funzioni di verifica di conformità attribuite allo Stato, e la determinazione delle modalità di esercizio di tali funzioni statali in quanto interferenti con le funzioni di verifica che, nella stessa materia, sono attribuite alle Regioni. Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera c, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, sollevata dalla Regione Veneto, con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost..
Massima n. 26353
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i principi della delega legislativa e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione - l'art. 40, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lettera, questa, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999. Infatti la generica riserva allo Stato della "potestà regolamentare" (benché da esercitarsi "d'intesa con le Regioni") in una singola materia o submateria - quella dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande - che forma oggetto, in base alla legge di delega, del conferimento di funzioni amministrative alle Regioni, contrasta con la generale previsione di attribuzione alle Regioni di una potestà normativa di attuazione della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. - Sulla materia del commercio, nel cui ambito sono espressamente comprese, fra l'altro, "l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti" e "l'attività di commercio dei pubblici esercizi", cfr. sentenza n. 205/2001 (richiamata). - Sulla potestà attuativa destinata a esplicarsi in ordine ad aspetti della materia rimasti alla competenza dello Stato, v. sentenza (richiamata) n. 159/2001. - Sulle norme regolamentari statali efficaci fino a quando la Regione non adotti, nella stessa materia, proprie norme di attuazione, v. sentenza (richiamata) n. 165/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della regione;
b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali);
c) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998, aggiunta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 443 del 1999;
d) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6; 5, commi 2 e 3; 7, commi 1, 2, lettera a) e 8, lettera a), 50, commi 2 e 3; 63; 138, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dello stesso decreto legislativo nella sua interezza, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998);
e) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 112 del 1998 sollevata, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 3, comma 1, lettere c), f), g), della legge n. 59 del 1997, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998);
f) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998, sollevate, in riferimento alle norme sotto indicate, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998): articoli 13, 44, 54, 59, 69, comma 2, 115, 118, 119, 120, 121, comma 1, 124, 129, 142, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 1, commi 3 e 4; 3, commi 1, lettera a) e 4, comma 3, lettere b), e), f), della legge n. 59 del 1997; articoli 18; 29, comma 2, 33, 65, 85, 93, 98, 104, 137, in riferimento agli articoli 76, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 1 e 4, comma 3, lettera b), della legge n. 59 del 1997; articoli 3, comma 1, e 132, comma 1, primo periodo, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione;
g) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1998, sollevate, in riferimento alle norme sotto indicate, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 1998): articoli 29, comma 1; 52, comma 1; 69, comma 1; 77, 80, 83, 88, 107, 156, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997; articoli 41, comma 3; 66, comma 1, lettere b) e c); 99, comma 3, secondo periodo; 131, comma 2; 132, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione all'articolo 4, comma 1, della legge n. 59 del 1997; articolo 7, comma 3, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; articolo 3, comma 3, in rapporto all'articolo 7, in riferimento all'art. 119 della Costituzione; articoli 7, comma 4; 9, 58, 67, comma 1; 75; 92, commi 2 e 3; 106, comma 1; 109, comma 2; 146, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione all'art. 3, comma 1, lettere d), ed e), della legge n. 59 del 1997;
h) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 443 del 1999 - intero testo - sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 1 del 2000);
i) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 443 del 1999, sollevate, in riferimento alle norme sotto indicate, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 1 del 2000): articoli 1, 8, 11, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione e in relazione agli articoli 1, commi 3 e 4; 3, comma 1, lettera a); 4, comma 3, lettere b), c), f), della legge n. 59 del 1997; articoli 13, 14, 15, 16, 17, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione e in relazione all'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997 e all'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997; art. 16, comma 1, lettera c), in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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