Corte costituzionale
Ordinanza n. 433/2001
Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 433/2001
- Data di deposito
- 21 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 197, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
- art. 13, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 26716
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale e 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, rispettivamente, nella parte in cui non si prevede l’incompatibilità con l’ufficio di testimone del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento e, nella parte in cui non si prevede l’obbligo di astensione dalla difesa, del legale che nel medesimo procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni ovvero la facoltà dell’autorità giudiziaria procedente di rilevare l’incompatibilità con modalità analoghe a quelle di cui all’art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Alla luce delle considerazioni già svolte dalla Corte circa la non comparabilità della posizione del difensore con la situazione di assoluta inconciliabilità tra funzioni del pubblico ministero (e del giudice) e ufficio di testimone e circa la naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche dei rapporti tra il ruolo del difensore e l’ufficio di testimone, risultano prive di fondamento tutte le prospettate censure nonché la richiesta di introdurre “un presidio normativo” per la risoluzione del rapporto tra difensore e assistito. Del resto, il rimedio di cui al richiamato art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen., è attivabile solo quando il contrasto di interessi fra coimputati sia effettivo e reale, tale che il difensore comune si vedrebbe costretto a prospettare tesi difensive logicamente inconciliabili. - V. sentenza n. 215/1997. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale e 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Neppi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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