Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/2001

Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 433

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
433/2001
Data di deposito
21 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:433

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26716

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale e 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, rispettivamente, nella parte in cui non si prevede l’incompatibilità con l’ufficio di testimone del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento e, nella parte in cui non si prevede l’obbligo di astensione dalla difesa, del legale che nel medesimo procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni ovvero la facoltà dell’autorità giudiziaria procedente di rilevare l’incompatibilità con modalità analoghe a quelle di cui all’art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Alla luce delle considerazioni già svolte dalla Corte circa la non comparabilità della posizione del difensore con la situazione di assoluta inconciliabilità tra funzioni del pubblico ministero (e del giudice) e ufficio di testimone e circa la naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche dei rapporti tra il ruolo del difensore e l’ufficio di testimone, risultano prive di fondamento tutte le prospettate censure nonché la richiesta di introdurre “un presidio normativo” per la risoluzione del rapporto tra difensore e assistito. Del resto, il rimedio di cui al richiamato art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen., è attivabile solo quando il contrasto di interessi fra coimputati sia effettivo e reale, tale che il difensore comune si vedrebbe costretto a prospettare tesi difensive logicamente inconciliabili. - V. sentenza n. 215/1997. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale e 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Neppi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze