Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/2001

Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 426

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
426/2001
Data di deposito
21 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:426

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26709

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, ove il pubblico ministero abbia negato il consenso alla richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato in udienza preliminare, che la valutazione sulla fondatezza della richiesta spetti esclusivamente al giudice del dibattimento, che sarebbe legittimato ad applicare la pena richiesta anche prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sulla base degli stessi atti sottoposti all’esame del giudice dell’udienza preliminare, e non anche a tale giudice. Infatti, è erroneo il presupposto interpretativo assunto come 'tertium comparationis', mentre è conforme all’essenza dell’istituto che il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero possa essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell’istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate. - Questione già dichiarata manifestamente infondata durante la vigenza della disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999, con ordinanza n. 488/1994. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111

della Costituzione, dai Giudici dell'udienza preliminare dei

Tribunali di Torino e di Cremona, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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