Corte costituzionale
Ordinanza n. 426/2001
Corte cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 426/2001
- Data di deposito
- 21 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:426
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26709
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, ove il pubblico ministero abbia negato il consenso alla richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato in udienza preliminare, che la valutazione sulla fondatezza della richiesta spetti esclusivamente al giudice del dibattimento, che sarebbe legittimato ad applicare la pena richiesta anche prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sulla base degli stessi atti sottoposti all’esame del giudice dell’udienza preliminare, e non anche a tale giudice. Infatti, è erroneo il presupposto interpretativo assunto come 'tertium comparationis', mentre è conforme all’essenza dell’istituto che il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero possa essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell’istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate. - Questione già dichiarata manifestamente infondata durante la vigenza della disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999, con ordinanza n. 488/1994. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111
della Costituzione, dai Giudici dell'udienza preliminare dei
Tribunali di Torino e di Cremona, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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