Corte costituzionale

Ordinanza n. 402/2001

Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 402

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
402/2001
Data di deposito
11 dicembre 2001
Data di decisione
3 dicembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:402

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26674

Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza e perché sollevata contraddittoriamente, sulla premessa di una interpretazione non condivisa dal rimettente, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 cod. proc. pen., denunciato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione, che ne sia stato richiesto, di concedere la sospensione condizionale della pena, allorché, per effetto di 'abolitio criminis', la pena residua da scontare rientri nei limiti previsti dall’art. 163 cod. pen. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata

dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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