Corte costituzionale
Ordinanza n. 402/2001
Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 402
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 402/2001
- Data di deposito
- 11 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:402
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26674
Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza e perché sollevata contraddittoriamente, sulla premessa di una interpretazione non condivisa dal rimettente, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 cod. proc. pen., denunciato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione, che ne sia stato richiesto, di concedere la sospensione condizionale della pena, allorché, per effetto di 'abolitio criminis', la pena residua da scontare rientri nei limiti previsti dall’art. 163 cod. pen. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata
dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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