Corte costituzionale
Ordinanza n. 394/2001
Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 394
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 394/2001
- Data di deposito
- 11 dicembre 2001
- Data di decisione
- 3 dicembre 2001
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:394
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 8, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 7, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 6, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 9, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 10, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 11, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 5, comma 12, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
- art. 3, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 33, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 26663
Sono inammissibili per tardività le costituzioni dei ricorrenti nei giudizi 'a quibus', effettuate oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - V., 'ex plurimus', ordinanza n. 210/2001. M.F.
Massima n. 26664
In conformità al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, della generale corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalità con quelle del giudizio principale, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento del Cimo-Asmd, poiché non è parte in causa nel processo 'a quo' ed è portatore di un interesse riflesso ed eventuale rispetto al 'thema decidendum'. - V., per tutte, sentenza n. 333/2001 e ordinanza n. 517/2000. M.F.
Massima n. 26665
Sono ammissibili gli interventi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, poiché sussiste un interesse specifico, giuridicamente rilevante, di entrambe all’esito del giudizio di costituzionalità, dato che esso ha ad oggetto anche norme che riguardano profili dell’organizzazione del servizio sanitario attribuiti alla loro competenza, cosicché un’eventuale pronunzia di accoglimento appare suscettibile di incidere direttamente su un profilo della situazione giuridica soggettiva di entrambe. - V. sentenze n. 314/1992 e n. 20/1982. M.F.
Massima n. 26666
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 8, 7, da 1 a 6 e da 8 a 11, e 12, e dell’art. 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, concernente l’apposizione di un termine perentorio entro il quale i professori ed i ricercatori universitari esercitano o rinnovano l’opzione per l’esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero professionale extramuraria, nonché l’automatica opzione per l’attività assistenziale esclusiva in mancanza di comunicazione. Infatti successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione sono intervenuti atti legislativi e regolamentari (art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254; d.P.C.m. 24 maggio 2001; art. 71, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nonché la sentenza n. 71 del 2001, che influiscono sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e, conseguentemente, impongono un nuovo esame da parte dei giudici 'a quibus' dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza. M.F.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione III.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001 .
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze