Corte costituzionale
Ordinanza n. 365/2001
Corte cost., ord. 16 novembre 2001, n. 365
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 365/2001
- Data di deposito
- 16 novembre 2001
- Data di decisione
- 6 novembre 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:365
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 26615
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tra gli «atti richiesti dalla legge», per i quali l’Erario deve anticipare le spese giudiziali, rientrino anche le azioni giudiziarie autorizzate dagli organi fallimentari e rese necessarie per la ricostruzione dell’attivo. Nella specie, il giudice rimettente risulta perseguire finalità estranee alla logica del giudizio incidentale, in quanto solleva la questione al fine di ottenere un avallo all’interpretazione della norma impugnata preferita tra quelle elaborate dai due orientamenti giurisprudenziali e dottrinali dominanti, con la conseguente attribuzione alla Corte di un compito spettante invece al giudice della controversia. - V., quali precedenti sulla norma impugnata, le ordinanze nn. 368/1994 e 488/1995 e la sentenza n. 302/1985; in tema di inammissibilità di questioni sollevate non correttamente per motivi analoghi alla presente, v. le ordinanze nn. 233/2000, 158/2000 e 93/2000. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36
della Costituzione, dal tribunale di Potenza, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze