Corte costituzionale

Ordinanza n. 365/2001

Corte cost., ord. 16 novembre 2001, n. 365

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
365/2001
Data di deposito
16 novembre 2001
Data di decisione
6 novembre 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:365

Norme oggetto del giudizio

  • art. 91, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 26615

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tra gli «atti richiesti dalla legge», per i quali l’Erario deve anticipare le spese giudiziali, rientrino anche le azioni giudiziarie autorizzate dagli organi fallimentari e rese necessarie per la ricostruzione dell’attivo. Nella specie, il giudice rimettente risulta perseguire finalità estranee alla logica del giudizio incidentale, in quanto solleva la questione al fine di ottenere un avallo all’interpretazione della norma impugnata preferita tra quelle elaborate dai due orientamenti giurisprudenziali e dottrinali dominanti, con la conseguente attribuzione alla Corte di un compito spettante invece al giudice della controversia. - V., quali precedenti sulla norma impugnata, le ordinanze nn. 368/1994 e 488/1995 e la sentenza n. 302/1985; in tema di inammissibilità di questioni sollevate non correttamente per motivi analoghi alla presente, v. le ordinanze nn. 233/2000, 158/2000 e 93/2000. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36

della Costituzione, dal tribunale di Potenza, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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