Corte costituzionale
Ordinanza n. 33/2001
Corte cost., ord. 9 febbraio 2001, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 33/2001
- Data di deposito
- 9 febbraio 2001
- Data di decisione
- 25 gennaio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
- art. 126, comma 7, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 5, lettera d, legge n. 205 del 25 giugno 1999
- art. 3, Costituzione
- art. 27, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 26038
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La norma impugnata, nel prevedere il fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, anche se il veicolo non sia di proprietà del conducente (e salvi, ovviamente, i casi di circolazione 'prohibente domino'), non viola infatti la legge delega (nella quale il termine "sequestro" è usato in senso generico, quale sanzione accessoria implicante la perdita della disponibilità del veicolo); né l'art. 25 Cost., posto che la responsabilità del proprietario del veicolo per le infrazioni commesse con tale mezzo costituisce un principio generale in materia; né l'art. 3 Cost., poichè la sanzione amministrativa del fermo del veicolo per chi guidi con patente scaduta non è irragionevole né sproporzionata. - Sulla inapplicabilità dell'art. 27 Cost. alle sanzioni amministrative, v. ordinanza n. 159/1994. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di misure delle sanzioni, v. sentenze n. 217/1996, n. 313/1995; ordinanza n. 190/1997. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze