Corte costituzionale

Ordinanza n. 278/2001

Corte cost., ord. 23 luglio 2001, n. 278

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
278/2001
Data di deposito
23 luglio 2001
Data di decisione
5 luglio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:278

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26462

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di autoveicoli condotti da persona con patente scaduta, sollevata sotto il profilo della lesione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo. Infatti, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il veicolo sottoposto alla sanzione accessoria risulta essere di proprietà dello stesso conducente e non ricorre perciò l'ipotesi denunciata. M.F.

Massima n. 26463

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di autoveicoli condotti da persona con patente scaduta, sollevata sotto il profilo della lesione dell'art. 24 della Costituzione, nel caso in cui si aderisse all'interpretazione secondo cui il giudice non ha il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del fermo amministrativo del veicolo. Infatti, poiché lo stesso rimettente non esclude la possibilità di una interpretazione della disposizione censurata diversa da quella da lui prospettata, la sollevata questione appare come meramente interpretativa. M.F.

Massima n. 26464

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 - concernente la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo condotto con patente scaduta - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Infatti, da un lato, la sanzione risulta non essere sproporzionata, anche rispetto alle sanzioni previste per altre infrazioni, né irragionevole, essendo al contrario coerente con la finalità di contrastare in modo effettivo ed adeguato le condotte potenzialmente pericolose; e, dall'altro, il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega n. 205/1999 ed ha usato il termine "sequestro" in senso generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la non disponibilità del veicolo. - Sul principio, costantemente affermato, secondo cui non spetta alla Corte "rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni", v. richiamate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995 e ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001. - Con riferimento al profilo prospettato per violazione dell'art. 76 Cost., v. precedente ordinanza n. 33/2001. M.F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Gorizia con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice di pace di Torino, dal giudice di pace di Bologna e dal giudice di pace di Caldaro con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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