Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/2001

Corte cost., ord. 6 luglio 2001, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
232/2001
Data di deposito
6 luglio 2001
Data di decisione
4 luglio 2001
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:232

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26401

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno. Il legislatore può infatti legittimamente limitare il diritto al ricongiungimento, al fine di equamente bilanciare l'interesse dello straniero alla ricostituzione del nucleo familiare, con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri. Se, invece, fosse consentito sempre e comunque il ricongiungimento allo straniero coniugato e convivente con altro straniero, si aggirerebbero per tal via le norme in materia di ingresso e soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali considerati da tali norme. - Sui limiti al diritto al ricongiungimento familiare, v. le sentenze n. 28/1995, n. 203/1997, n. 353/1997. M. R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30

della Costituzione, dal tribunale di Palermo, sezione di Bagheria,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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