Corte costituzionale
Ordinanza n. 157/2001
Corte cost., ord. 21 maggio 2001, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 157/2001
- Data di deposito
- 21 maggio 2001
- Data di decisione
- 10 maggio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 132, legge n. 127 del 15 maggio 1997
- art. 17, comma 133, interpret., legge n. 127 del 15 maggio 1997
- art. 68, comma 1, legge n. 488 del 23 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26251
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come interpretato dall'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui attribuisce a soggetti estranei all'amministrazione (i cosiddetti ausiliari del traffico) il potere di contestazione immediata, nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ.. Infatti rientra nelle scelte discrezionali del legislatore prevedere che l'autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato un servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso lato, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore svolgimento dello stesso servizio. - Sulla efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico, v. sentenza n. 255/1994, ordinanza n. 504/1987. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come interpretato dall'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Pavia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 maggio 2001
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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