Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/2001

Corte cost., ord. 17 maggio 2001, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
149/2001
Data di deposito
17 maggio 2001
Data di decisione
9 maggio 2001
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:149

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48-bis, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • tab. A e B, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 26231

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, prospettata per contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione nella parte in cui si prevede l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Siracusa nel Comune di Avola anziché in quello di Noto. Infatti, la questione è priva di rilevanza nel giudizio 'a quo', poiché il rimettente - chiamato a decidere sulla richiesta di risarcimento del presunto danno subito da un'impresa appaltatrice del servizio di pulizia, per effetto della riduzione della prestazione convenuta a seguito della soppressione della sezione distaccata - non può fare applicazione, ai fini della decisione della controversia, delle norme impugnate, le quali, al massimo potrebbero costituire un motivo della riduzione del servizio di pulizia, come tale irrilevante. M. F.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal giudice di pace di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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