Corte costituzionale
Ordinanza n. 127/2001
Corte cost., ord. 11 maggio 2001, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 127/2001
- Data di deposito
- 11 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 555, comma 2, codice di procedura penale
- art. 464, comma 3, codice di procedura penale
- art. 446, comma 1, codice di procedura penale
- art. 33, comma 1, lettera a), legge n. 479 del 16 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26192
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.: (a) 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui modifica l'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale; (b) 446, comma 1, del codice di procedura penale; (c) 555, comma 2, del codice di procedura penale; (d) 464, comma 3, del codice di procedura penale, tutti nella parte in cui non prevedono che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento. I giudici 'a quo' fondano infatti le loro censure su un errato presupposto interpretativo, in quanto le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti tra tali fasi processuali hanno determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento. Pertanto, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, si deve escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) e dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Sciacca e dal tribunale di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, comma 1, e 555, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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