Corte costituzionale
Ordinanza n. 117/2001
Corte cost., ord. 9 maggio 2001, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 117/2001
- Data di deposito
- 9 maggio 2001
- Data di decisione
- 7 maggio 2001
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2001:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 224, codice penale
- art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 26179
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui non prevede l'estensione della normativa relativa ai presupposti necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori ultraquattordicenni che versino in situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere, per vizio totale di mente ai sensi dell'art. 88 del codice penale; nonché dell'art. 224 del codice penale, nella parte in cui esclude dalla relativa disciplina il minore ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente. Il giudice rimettente, infatti, non ha precisato per quale motivo abbia ritenuto applicabile, nel caso di specie la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario ad un minorenne, sicché la rilevanza della questione non è adeguatamente motivata. - Sulla inapplicabilità all'imputato minorenne, prosciolto per infermità totale di mente, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico, v. sentenza n. 324/1998. M.R.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni), e dell'art. 224 del codice penale
(Minore non imputabile), sollevata, in riferimento agli articoli 2,
3, 10 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di
Messina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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