Corte costituzionale
Sentenza n. 52/2000
Corte cost., sent. 15 febbraio 2000, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/2000
- Data di deposito
- 15 febbraio 2000
- Data di decisione
- 9 febbraio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:52
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 2, in combinato disposto, decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997
Parametri
Massime
Massima n. 25147
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il combinato disposto degli artt. 13, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 2 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni. Va, infatti, premesso che, nell'attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studio superiori, l'omessa previsione della riscattabilita' di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) - il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore), b) - il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l'ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera; che, pur nell'ambito della discrezionalita' di cui gode nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto, il legislatore, in una lunga evoluzione normativa, ha voluto garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini della quiescenza, onde potere incentivare, segnatamente nella carriera piu' elevata, personale idoneo per formazione e per cultura, anche in armonia con l'interesse del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.); e che, pertanto, l'incentivazione dell'accesso di personale qualificato nella pubblica amministrazione si traduce nel riconoscere alla preparazione, acquisita anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultimo, ogni migliore considerazione ai fini della quiescenza. Ed in applicazione, appunto, di questi principi, non resta che estendere l'illegittimita' costituzionale (gia' dichiarata per la parte relativa al riscatto dei periodi di studi necessari per il conseguimento dei diplomi dell'Accademia di belle arti richiesti per i concorsi per la docenza in ruolo nella stessa Accademia), al caso di possesso dei medesimi titoli nelle ipotesi in cui i relativi diplomi siano richiesti, congiuntamente ad altri titoli di studio di maturita', per l'ammissione in servizio di ruoli nella pubblica amministrazione. Inoltre, sulla base delle medesime considerazioni, risulta la fondatezza anche della questione relativa alla mancata previsione della riscattabilita', ai fini del trattamento di quiescenza, dei titoli di studio di specializzazione o di perfezionamento (post-secondari) non rilasciati da universita', ma da istituti e scuole riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione e richiesti per l'assegnazione ai posti di insegnante di "sostegno", tenuto conto che i particolari titoli di specializzazione per l'adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale, argomentando dagli artt. 2, 3, 24, comma primo, e 38, comma terzo) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap costituiscono un requisito per l'utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione. - S. nn. 218/1984, 215/1987, 104/1990, 535/1990, 112/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
I redattori: Santosuosso - Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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