Corte costituzionale
Sentenza n. 511/2000
Corte cost., sent. 20 novembre 2000, n. 511
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 511/2000
- Data di deposito
- 20 novembre 2000
- Data di decisione
- 13 novembre 2000
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:511
Norme oggetto del giudizio
- decreto di esibizione sost. proc. Rep. del 1° dicembre 1998
- lettera sostituto procuratore della Repubblica del 10 novembre 1998
Parametri
- art. 102, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 9, comma 1, numero 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 8, comma 1, numero 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 25897
Non hanno fondamento le doglianze della Provincia autonoma di Bolzano - che vanno, quindi, respinte - rivolte ad atti adottati, nell'ambito di un procedimento penale, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, in quanto in nessuno dei due atti contestati (un decreto di esibizione di documenti rivolto al Presidente della Giunta provinciale e una lettera inviata ai presidi delle scuole elementari e medie della Provincia di Bolzano) - finalizzati all'acquisizione di elementi di conoscenza in vista dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero procedente - e' dato intravedere la pretesa del Sostituto Procuratore di disciplinare l'attività amministrativa (o addirittura legislativa) della Provincia e d'imporle obblighi e indirizzi politici, scelte tecniche, regole di comportamento e criteri di organizzazione dei propri mezzi, risultando anche dalla lettera inviata ai presidi un invito alla cooperazione, privo di carattere obbligatorio. Al contrario, non trovano alcuna giustificazione gli atti stessi, in quanto riferiti al periodo successivo al fatto, occorso il 30 aprile 1998, per il quale lo stesso Sostituto Procuratore svolge le indagini preliminari. Per questa parte, infatti, gli atti impugnati non risultano derivare da concrete esigenze di indagine e si configurano obiettivamente come espressione di un'implicita pretesa alla generalizzata e astratta revisione dell'attività dell'amministrazione, al fine di un esercizio solo ipotetico dell'azione penale. E, di conseguenza, in accoglimento del ricorso provinciale, limitatamente alla parte in cui si riferiscono al periodo successivo al 30 aprile 1998, gli atti in questione vanno annullati. - V. anche, per analoghi rilievi, la sentenza n. 104/1989.
Massima n. 25944
E' irricevibile l'atto di intervento del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, essendo stato depositato oltre i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale (artt. 25 e 41 della legge n. 87 del 1953).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara irricevibile l'atto di intervento del sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano.
Il Presidente: Mirabelli
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano, inviare la lettera del 10 novembre 1998 rivolta ai presidi delle scuole elementari e medie della provincia autonoma di Bolzano nonché adottare il decreto di esibizione di documenti del 1 dicembre 1998 nei confronti del presidente della giunta provinciale, in relazione a fatto per il quale pende procedimento penale;
b) Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, adottare i medesimi atti indicati sub a) con riferimento al periodo successivo al fatto per il quale lo stesso sostituto procuratore svolge le indagini preliminari;
Annulla, conseguentemente, la lettera del 10 novembre 1998 e il decreto di esibizione del 1 dicembre 1998, limitatamente alla parte in cui si riferiscono al periodo successivo al 30 aprile 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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