Corte costituzionale

Sentenza n. 510/2000

Corte cost., sent. 20 novembre 2000, n. 510

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
510/2000
Data di deposito
20 novembre 2000
Data di decisione
13 novembre 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:510

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 4, legge n. 575 del 31 maggio 1965
  • art. 3, legge n. 55 del 19 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 25896

La norma contenuta nell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - che stabilisce l'operatività' dei divieti e delle decadenze relative ad atti e provvedimenti autorizzativi, concessori e abilitativi di attività d'impresa, anche nei confronti del convivente con il sottoposto alle misure di prevenzione - va raccordata con le altre previste dalla stessa o da altre leggi. Queste, innanzitutto, stabiliscono l'efficacia quinquennale dei divieti (art. 10, comma 4, ultima parte, l. n. 575); la possibilità di richiedere la riabilitazione dopo tre o cinque anni ( ai sensi dell'art. 15 l. 3 agosto 1988, n. 327 e dell'art. 14 l. n. 55 del 1990); la possibilità di escludere divieti e decadenze per mancanza dei mezzi di sostentamento ( art. 3 l. n. 55 del 1990). Inoltre, e soprattutto, esigono che la parte interessata sia chiamata a intervenire nel procedimento ( art. 10-quater l. n. 575 del 1965) e che il giudice tenga conto di una serie di elementi utili a ricostruire la posizione economica anche della persona convivente (artt. 2-bis e 2-ter l. n. 575 del 1965). Pertanto, non é fondata - in riferimento all'art. 3 (per mancato rispetto del canone di ragionevolezza o non arbitrarietà nella valutazione comparativa e complessiva degli interessi in gioco), 4, 24, 27 e 41 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 4, sollevata sull'erroneo presupposto interpretativo ch'esso contenga una presunzione assoluta riguardante l'intestazione fittizia dei beni appartenenti al convivente della persona sottoposta alla misura di prevenzione. A.G.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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