Corte costituzionale
Sentenza n. 376/2000
Corte cost., sent. 27 luglio 2000, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 376/2000
- Data di deposito
- 27 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:376
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 2, lett. d, legge n. 40 del 6 marzo 1998
- art. 19, comma 2, lett. d, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
- art. 29, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 10, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) del 4 novembre 1950
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 12, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) del 4 novembre 1950
Massime
Massima n. 25644
Poiche' nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, tale norma e' stata interamente trasfusa, senza modificazione alcuna nell'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la questione di costituzionalita' deve intendersi trasferita su quest'ultima norma, rinvenendosi tuttora, nell'ordinamento, la disposizione impugnata. - v. le sentenze nn. 84/1996 e 454/1998. A.M.M.
Massima n. 25645
L'art. 8 del sopravvenuto d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, non ha inciso ne' direttamente ne' indirettamente sull'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, impugnato dal giudice 'a quo' e non e' percio' suscettibile di essere applicato nel giudizio innanzi ad esso. Deve conseguentemente essere disattesa la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di restituzione degli atti per una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione, alla luce di detta sopravvenuta normativa. A.M.M.
Massima n. 25686
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito straniero convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. La norma, infatti, pur apprestando nella particolare materia dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato una tutela adeguata nei riguardi della donna incinta e di colei che ha partorito da non oltre sei mesi, omette di considerare il diritto del minore ad essere educato, ove cio' sia possibile, da entrambi i genitori e pone la donna di fronte alla drammatica alternativa di seguire il marito o affrontare da sola la maternita', cosi' violando il principio di "paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi". E' poi evidente che, una volta parificata la posizione del marito convivente con la donna incinta o che ha partorito da non oltre sei mesi, con quella della stessa, deve essere esteso anche a tale soggetto il divieto di espulsione, salvo che sussistano i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato previsti dall'art. 11, comma 1, richiamato dall'art. 17, comma 2 della legge medesima. - v. le sentenze n. 1/1987, 28/1995, 203/1997, 341/1991, 179/1993. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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