Corte costituzionale

Sentenza n. 376/2000

Corte cost., sent. 27 luglio 2000, n. 376

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
376/2000
Data di deposito
27 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:376

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25644

Poiche' nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, tale norma e' stata interamente trasfusa, senza modificazione alcuna nell'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la questione di costituzionalita' deve intendersi trasferita su quest'ultima norma, rinvenendosi tuttora, nell'ordinamento, la disposizione impugnata. - v. le sentenze nn. 84/1996 e 454/1998. A.M.M.

Massima n. 25645

L'art. 8 del sopravvenuto d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, non ha inciso ne' direttamente ne' indirettamente sull'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, impugnato dal giudice 'a quo' e non e' percio' suscettibile di essere applicato nel giudizio innanzi ad esso. Deve conseguentemente essere disattesa la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di restituzione degli atti per una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione, alla luce di detta sopravvenuta normativa. A.M.M.

Massima n. 25686

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito straniero convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. La norma, infatti, pur apprestando nella particolare materia dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato una tutela adeguata nei riguardi della donna incinta e di colei che ha partorito da non oltre sei mesi, omette di considerare il diritto del minore ad essere educato, ove cio' sia possibile, da entrambi i genitori e pone la donna di fronte alla drammatica alternativa di seguire il marito o affrontare da sola la maternita', cosi' violando il principio di "paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi". E' poi evidente che, una volta parificata la posizione del marito convivente con la donna incinta o che ha partorito da non oltre sei mesi, con quella della stessa, deve essere esteso anche a tale soggetto il divieto di espulsione, salvo che sussistano i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato previsti dall'art. 11, comma 1, richiamato dall'art. 17, comma 2 della legge medesima. - v. le sentenze n. 1/1987, 28/1995, 203/1997, 341/1991, 179/1993. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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