Corte costituzionale
Sentenza n. 374/2000
Corte cost., sent. 27 luglio 2000, n. 374
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 374/2000
- Data di deposito
- 27 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:374
Norme oggetto del giudizio
- art. 41, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 25642
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui fa divieto di corrispondere al personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il trattamento economico 'ex' art. 4-'bis' del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, (convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436), le relative somme. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte, in linea generale e' da escludere che possa integrare una violazione delle attribuzioni spettanti al potere giudiziario una disposizione di legge che appare finalizzata ad imporre all'interprete un determinato significato normativo, ma se il legislatore, come nella specie, oltre a creare una regola astratta, prende espressamente in considerazione anche le sentenze passate in giudicato, che attribuiscono un trattamento economico al personale, incidendo direttamente ed esplicitamente su di esse, rivela in modo incontestabile il preciso intento di interferire su questioni coperte da giudicato, non rispettando, in modo arbitrario, la diversa condizione di chi abbia avuto il riconoscimento giudiziale definitivo di un certo trattamento economico rispetto a chi non lo abbia ottenuto, e conseguentemente violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisidizionale nonche' le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Peraltro, alle somme da corripondersi in forza della presente decisione, sara' comunque applicata (successivamente all'entrata in vigore della legge in questione) la detta disciplina del 'riassorbimento' nei futuri incrementi retributivi prevista dal medesimo comma 5, in riferimento all'ipotesi di somme gia' versate allo stesso titolo, anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima. - v. le sentenze nn. 229/1999, 432/1997, 153/1994 e 6/1994, in tema di retroattivita' della legge; le sentenze nn. 321/1998, 432/1997, 386/1996 e 15/1995, riguardo ai limiti all'interferenza del legislatore sulla potesta' di giudicare ed, infine, le sentenze n. 417/1996 e 390/1995, sulla discrezionalita' di quest'ultimo di modificare, anche sfavorevolmente, la disciplina di trattamenti economici. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) nella parte in cui fa divieto di corrispondere al personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato sia stato attribuito il trattamento economico di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le relative somme.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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